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14.2010.5

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità

Ticino · 2010-02-10 · Italiano TI
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Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1)

il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2)

l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria

superiore a

disposizione del creditore; o che

3)

il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol.

II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung

des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b)

L’appellante ha

dimostrato di avere estinto il debito in oggetto, posteriormente alla dichiarazione

di fallimento, producendo una ricevuta del 14 gennaio 2010 relativa al

versamento di fr. 795.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________

promossa dall’istante (doc. D), per cui risulta adempiuto il requisito

previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle

esecuzioni dell’UE di __________ aggiornato all’8 febbario 2010 risulta che nei

confronti dell’appellante sono pendenti 5 esecuzioni per un importo complessivo

di fr. 12'579.25. A due procedure esecutive, promosse per importi di fr. 934.--

rispettivamente di fr. 9'119.--, notificate tramite pubblicazione sul Foglio

ufficiale (il che è deprecabile), l’appellante non ha interposto opposizione,

riconoscendone pertanto implicitamente il relativo debito. Inoltre, per

un’altra procedura promossa, come quella in oggetto, dalla AO 1 per un importo

relativamente modesto di fr. 690.-- è stata presentata la domanda di proseguimento.

Orbene, già quanto precede porta a concludere che l’appellante non è in grado

di pagare gli importi regolarmente dovuti quali gli oneri sociali. Per tacere

del fatto che dalla scheda esecutiva risulta dipoi che in data 4 dicembre

2009 AO 1 ha proceduto nei confronti dell’appellante per ulteriori fr. 1'698.55

(ora fr. 1'768,55) e che il relativo precetto esecutivo deve formare oggetto

di pubblicazione (verosimilmente perché non si è potuto notificarlo alla

debitrice nelle consuete forme, nemmeno tramite cancelleria comunale: cfr.

anche la scheda esecutiva prodotta dall’appellante doc. F), senza dimenticare

che è in corso una ulteriore esecuzione per fr. 67.50 promossa il 29 gennaio

2010 dallo S__________ __________ C__________ T__________. Il che non depone di

certo a favore della tempestività dell’escussa nel fare fronte ai propri

debiti. Certo, l’appellante asserisce di essere intenzionata a saldare, come

già dimostrato, anche le predette procedure esecutive ancora aperte. A questo

proposito va rilevato che la solvibilità va resa verosimile entro il termine

d’appello di 10 giorni, termine entro il quale la debitrice deve rendere

verosimile di disporre di liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni.

L’intenzione espressa dall’escussa non è perciò sufficiente.

I

precedenti considerandi portano pertanto a concludere che l’appellante non ha

reso verosimile la sua solvibilità.

Il

fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato.

E. 1.1 Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da venerdi 12 febbraio 2010 alle ore 10.00.

E. 2 La tassa di giustizia di fr. 120..-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.

E. 3 Intimazione:       -    avv. PA 1, __________;

-    AO 1, __________;

-    Ufficio esecuzione di __________, __________; - Ufficio fallimenti di __________;

-    Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-    Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________; Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                           La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.02.2010 14.2010.5

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità

Incarto n. 14.2010.5 Lugano 10 febbraio 2010 B/FP/lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 2 novembre 2009 presentata da AO 1 contro AP 1 __________ patrocinata dall’PA 1 __________ sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 12 gennaio 2010 (EF.2009.__________) ha così deciso: “1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da mercoledì 13 gennaio 2010 alle ore 10.00. 2./3./4. Omissis.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 14 gennaio 2010 ne postula l’annullamento; preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni; rilevato che con decreto presidenziale 18 gennaio 2010 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale; ritenuto In fatto A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per il mancato pagamento di fr. 610.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti. B. All’udienza di contraddittorio del 16 dicembre 2009 nessuno è comparso. C. Con sentenza 12 gennaio 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo da mercoledì 13 gennaio 2010 alle ore 10.00. D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del 14 gennaio 2010 dell’UE di __________ relativa al versamento di fr. 795.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ (doc. D). L’appellante rileva poi di avere pagato tutti gli attestati di carenza di beni emessi a suo carico (doc. E) così come due ulteriori esecuzioni, mentre per un’altra procedura, assistita da inventario, il creditore ha confermato il suo ritiro (doc. G). L’escussa ritiene infine di riuscire a pagare in breve tempo le rimanenti esecuzioni, appena promosse, ammontanti a fr. 13'006.40. Considerato In diritto 1. a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento. L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172). b) L’appellante ha dimostrato di avere estinto il debito in oggetto, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta del 14 gennaio 2010 relativa al versamento di fr. 795.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ promossa dall’istante (doc. D), per cui risulta adempiuto il requisito previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle esecuzioni dell’UE di __________ aggiornato all’8 febbario 2010 risulta che nei confronti dell’appellante sono pendenti 5 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 12'579.25. A due procedure esecutive, promosse per importi di fr. 934.-- rispettivamente di fr. 9'119.--, notificate tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale (il che è deprecabile), l’appellante non ha interposto opposizione, riconoscendone pertanto implicitamente il relativo debito. Inoltre, per un’altra procedura promossa, come quella in oggetto, dalla AO 1 per un importo relativamente modesto di fr. 690.-- è stata presentata la domanda di proseguimento. Orbene, già quanto precede porta a concludere che l’appellante non è in grado di pagare gli importi regolarmente dovuti quali gli oneri sociali. Per tacere del fatto che dalla scheda esecutiva risulta dipoi che in data 4 dicembre 2009 AO 1 ha proceduto nei confronti dell’appellante per ulteriori fr. 1'698.55 (ora fr. 1'768,55) e che il relativo precetto esecutivo deve formare oggetto di pubblicazione (verosimilmente perché non si è potuto notificarlo alla debitrice nelle consuete forme, nemmeno tramite cancelleria comunale: cfr. anche la scheda esecutiva prodotta dall’appellante doc. F), senza dimenticare che è in corso una ulteriore esecuzione per fr. 67.50 promossa il 29 gennaio 2010 dallo S__________ __________ C__________ T__________. Il che non depone di certo a favore della tempestività dell’escussa nel fare fronte ai propri debiti. Certo, l’appellante asserisce di essere intenzionata a saldare, come già dimostrato, anche le predette procedure esecutive ancora aperte. A questo proposito va rilevato che la solvibilità va resa verosimile entro il termine d’appello di 10 giorni, termine entro il quale la debitrice deve rendere verosimile di disporre di liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni. L’intenzione espressa dall’escussa non è perciò sufficiente. I precedenti considerandi portano pertanto a concludere che l’appellante non ha reso verosimile la sua solvibilità. Il fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato. 2. L’appello va respinto. Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità in mancanza di richiesta in tal senso, non avendo l’appellata presentato osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per questi motivi, richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF pronuncia: 1. L’appello è respinto. 1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da venerdi 12 febbraio 2010 alle ore 10.00. 2. La tassa di giustizia di fr. 120..-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1. 3. Intimazione:       -    avv. PA 1, __________;

-    AO 1, __________;

-    Ufficio esecuzione di __________, __________; - Ufficio fallimenti di __________;

-    Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-    Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________; Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                           La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).