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14.2010.15

Rinvio TF. Nuova statuizione sulle spese e le indennità dell'istanza cantonale

Ticino · 2010-01-12 · Italiano TI
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Incarto n.14.2010.15

(Rinvio TF)

Lugano

16 marzo 2010/FP/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 aprile 2009 da

AO 1, __________      (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

AP 1, __________       (già patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ notificato il 6 marzo 2009 per il pagamento di fr. 521'069,60 oltre interessi e spese;

richiamato il pronunciato del 26 agosto 2009 di questa Camera (inc. n. 14.2009.__________ e la sentenza del 12 gennaio 2010 della II Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. n. 5A_ __________);

ritenuto in fatto

e considerato in diritto:

che con sentenza del 6 luglio 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo fattole notificare da AO 1 per l’incasso di fr. 521'069.60;

che con sentenza del 26 agosto 2009 questa Camera, in accoglimento dell’appello 17 luglio 2009 dell’escussa, ha invece respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione proposta dalla creditrice, ponendo a carico di quest’ultima le spese processuali e le ripetibili di prima e seconda istanza (inc. n. 14.2009.__________);

che AO 1 è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 16 settembre 2009, chiedendo di annullare la sentenza di appello, di confermare la decisione pretorile e di porre le spese e le ripetibili di tutte le istanze a carico di AP 1;

che il 22 ottobre 2010 AO 1 ha comunicato al Tribunale federale di ritenere privo d’oggetto il ricorso, perché AP 1 ha ritirato l’opposizione interposta al precetto esecutivo, ed ha allegato un copia della dichiarazione di ritiro;

che con scritto 26 ottobre 2009 le parti sono state invitate dal Tribunale federale a determinarsi sulla questione e, in particolare, sulla ripartizione delle spese e delle ripetibili;

che il patrocinatore di AP 1 ha comunicato al Tribunale federale con lettera 27 ottobre 2009 di non più difendere l’escussa, mentre la ricorrente ha ribadito la richiesta di porre spese e ripetibili delle tre istanze a carico dell’opponente, ritenuta acquiescente “ab initio”;

che il 27 novembre 2009 AP 1 è stata invano invitata personalmente dalla Presidente della Corte adita a determinarsi sullo scritto 22 ottobre 2009 di controparte e sulla ripartizione delle spese e delle ripetibili;

che a seguito del ritiro dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo, il Tribunale federale ha ritenuto che la procedura con cui veniva richiesto il rigetto di tale opposizione fosse divenuta priva di oggetto (sentenza del Tribunale federale, consid. 5);

che nel contempo il Tribunale federale ha posto a carico dell’opponente le spese giudiziarie di fr. 1’000.-, con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 3'000.- per ripetibili della sede federale, ritenendo – nell’ambito di un esame sommario del presumibile esito del gravame – il conteggio che menziona l’importo “totale a debito euro” di 341.100.- firmato in calce dall’opponente, configurare gli estremi di una scrittura privata che permette di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione, tenuto anche conto del fatto che, in definitiva, ritirando la propria opposizione l’escussa pare avere riconosciuto l’infondatezza della stessa, con il che il ricorso avrebbe potuto verosimilmente essere accolto;

che, ricordato che il ritiro dell’opposizione al precetto esecutivo da parte dell’escussa ha reso l’intera controversia priva d’oggetto, con conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata, il Tribunale federale ha rinviato la causa a questa Camera per nuovo giudizio sulle spese processuali e sulle ripetibili della sede cantonale (sentenza citata, consid. 7);

che tale giudizio non può che ricalcare quello al quale è giunto il Tribunale federale, nel senso di adattare di conseguenza il relativo dispositivo nei due gradi di giudizio cantonali, ponendo a carico dell’escussa – soccombente – le spese, la tassa di giustizia e le indennità di prima sede così come aveva stabilito il Pretore, come pure gli oneri processuali e l’indennità della procedura di appello, divenuta priva di oggetto (come quella di prima sede, e più in generale, come l’intera procedura; v. sentenza del Tribunale federale, consid. 5 e 7);

motivi per i quali,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 521'069,60, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).