Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2010.111
Lugano
17 dicembre 2010
FP/ls/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da istanza 21 luglio 2010 di
AO 1, __________
rappresentato RA 1, __________
contro
AP 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dellopposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n.__________ dellUfficio di esecuzione di __________, notificato in data 15 luglio 2010 per il pagamento di fr. 10'935.-, oltre le spese;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza del 22 novembre 2010 (EF.2010.__________), ha così deciso.
1. Listanza è accolta e di conseguenza lopposizione interposta al precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con lobbligo di rifondere a controparte fr. 300.a titolo di indennità.
3. omissis
Sentenza tempestivamente impugnata dal convenuto, che con atto di appello 6 dicembre 2010 chiede la reiezione dellistanza, con addebito della tassa di giustizia di fr. 180.- e dellindennità di fr. 300.- alla parte istante, come pure la concessione dellassistenza giudiziaria per la procedura di appello;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n.__________ del 13/15.7.2010 dellUfficio di __________, lo AO 1, tramite RA 1, ha proceduto contro AP 1 per lincasso di un credito di fr. 10'395.- oltre le spese esecutive, indicando quale titolo di credito:Alimenti arretrati dovuti a favore delle figlie in base alla sentenza della __________ del 30.04.2009, per il periodo dal 01.11.2009 al 31.07.2010;
che interposta tempestiva opposizione da parte dellescusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza del 21 luglio 2010, allegando: la sentenza emanata il 30 aprile 2009 dal Pretore __________, nella causa DI 2008.__________ (protezione dellunione coniugale) intentata con istanza 19 maggio 2008 da __________, sentenza con la quale AP 1 veniva, tra laltro, condannato a versare nelle mani della madre e a favore delle figlie __________, __________ e __________ fr. 385.- per ognuna a far tempo dal 1.9.2009 (doc. B, dispositivo n. 10), rispettivamente il mandato-procura-cessione sottoscritto da A__________ il 17.9.2009 al Dipartimento della sanità e della socialità e, per esso, allRA 1, nonché al servizio ricuperi e anticipo alimenti, affinché la rappresenti nellincasso delle prestazioni alimentari dovute in virtù della citata sentenza (doc. C, D, E), rispettivamente il conteggio relativo agli alimenti arretrati posti in esecuzione (doc. F);
che alludienza di discussione del 22 novembre 2010 la parte istante si è confermata nella propria domanda, mentre che il convenuto vi si è opposto, asserendo che la causa è tuttora pendente presso il Tribunale dappello, che egli ha postulato laffidamento a se stesso delle figlie e facendo dipoi presente di non essere comunque in grado di fare fronte al pagamento della somma richiesta, essendo egli a carico dellassistenza, non svolgendo attività lucrativa ed essendo anche malato;
che con sentenza del 22 novembre 2010 il Pretore __________, ha accolto listanza, ritenendo che la documentazione prodotta (ossia la sentenza doc. B emessa il 30 aprile 2008 (recte: 2009) dal Pretore __________, debitamente attestata cresciuta in giudicato, accompagnata dal mandato-procura-cessione sottoscritto il 17 settembre 2009 da A__________ in favore del procedente, doc. C, D, E, e dallestratto conto doc. F) costituisce titolo esecutivo ai sensi dellart. 80 LEF, norma in base alla quale il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dellopposizione quando il credito sia fondato come nella fattispecie - su una sentenza esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF);
che contro la sentenza pretorile AP 1 è insorto con appello del 6 dicembre 2010, postulando la reiezione dellistanza e la concessione dellassistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale;
che egli assevera, in estrema sintesi, che la sentenza posta dal procedente alla base dellistanza di rigetto definitivo dellopposizione, non può definirsi debitamente attestata cresciuta in giudicato, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, avendo egli il 14 maggio 2009 proposto appello contro la medesima sentenza (v. doc. annesso), gravame che è tuttora pendente presso lautorità ricorsuale, ossia la I Camera civile (inc.11.2009.78);
che, in ogni modo, prosegue lappellante, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, il pagamento degli alimenti non decorre dal 1. aprile 2009, ma dal 1. settembre 2009, come stabilito dalla sentenza 30 aprile 2009 del Pretore __________ (doc. B, dispositivo n. 10);
che lappello non è stato intimato alla controparte per osservazioni, il gravame rivelandosi manifestamente infondato, al punto da potere essere evaso sulla base della procedura semplificata prevista dallart. 313bisCPC, applicabile in virtù del rinvio disposto dallart. 25 LALEF;
che nella misura in cui ritiene che la sentenza che lo ha condannato, tra laltro, a versare gli alimenti oggetto della procedura esecutiva a suo carico, non costituisce titolo esecutivo ai sensi dellart. 80 cpv. 1 LEF, avendo egli interposto contro tale decisione appello alla I Camera civile del Tribunale di appello, come rilevabile dallallegato ricorsuale annesso allappello (peraltro in modo irrito, dato che in virtù dellart. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello alle parti non è consentito addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni), linsorgente si avvale di un argomento che non gli giova;
che, infatti, le sentenze emanate dai pretori in camera di consiglio, tra cui quelle a tutela dellunione coniugale (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC) - come nella fattispecie - sono provvisoriamente esecutive, salvo ove il presidente della camera adita disponga altrimenti (art. 370 cpv. 3 combinato con lart. 310 cpv. 4 lett. b CPC);
che lappellante non pretende tuttavia che al gravame da lui presentato il 14 maggio 2009 sia stato concesso effetto sospensivo, né a ben vedere avrebbe potuto pretenderlo, dato che listanza di concessione delleffetto sospensivo avanzata con il gravame è stata respinta con decreto presidenziale 18 maggio 2009 (v. inc. 11.2009.78), per cui ancorché contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice la citata sentenza non porta lattestazione cresciuta in giudicato, ma solo la menzione per copia conforme alloriginale(doc. B) erano senzaltro dati i presupposti ex art. 80 cpv. 1 LEF per rigettare in via definita lopposizione sollevata dallescusso al precetto esecutivo in rassegna;
che nella misura in cui fa carico al Pretore di avere trascurato che secondo la sentenza 30 aprile 2009 il pagamento degli alimenti decorre dal 1. settembre 2009 e non dal 1. aprile 2009, come invece stabilito in sentenza, lappellante travisa la realtà dei fatti;
che pur avendo rilevato che il procedente agisce per ottenere il pagamento del contributo alimentare per le figlie dal 1.4.2009 al 1.7.2010, il primo giudice ha rigettato lopposizione al precetto esecutivo per fr. 10'395.-, somma costituita dagli arretrati che vanno dal 1.11.1009 al 31.07.2010, come si può del resto facilmente constatare dal titolo di credito indicato nel precetto stesso e dal conteggio degli arretrati di cui al doc. F, che fa decorrere limporto di fr. 385.- per ogni figlia dal 1.11.2009 (doc. F), il che fa dunque ritenere che lindicazione della data 1.4.2009 è conseguente a una svista redazionale;
che ne discende pertanto la reiezione dellappello;
che rivelandosi il gravame già dacchito manifestamente infondato, la richiesta di concessione dellassistenza giudiziaria per le spese di appello non può trovare accoglimento e va perciò disattesa (v. art. 14 cpv. 1 lett. a LAG);
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe perciò essere posti a carico dellappellante interamente soccombente (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che lappellante ha presentato lappello senza avvalersi dellassistenza di un avvocato, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo;
per questi motivi,
pronuncia.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.10'395.-,non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).