Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2009.57
Lugano
23 giugno 2009
FP/fb
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser ed Ermotti
segretaria:
Martinelli Baur, vicencelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 febbraio 2009 dal
AP 1, __________(rappresentato dal suo RA 2)
Contro
AO 1, __________(rappresentato dalla RA 1, __________)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dellopposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio esecuzione di __________, notificato il 24 ottobre 2008, per il pagamento di fr. 12'497.55 oltre interessi e spese esecutive;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza del 29 aprile 2009 (EF.2009.__________) ha così deciso:
1.Listanza è respinta.
2.La tassa di giustizia in fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico con lobbligo di rifondere a controparte fr. 300.- a titolo di indennità.
3.omissis.
Sentenza impugnata dalla parte istante, con richiesta di riesame (recte:appello) del 10 giugno 2009, con la quale chiede laccoglimento dellistanza, con addebito della tassa di giustizia e di indennità alla parte convenuta;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con istanza del 19 febbraio 2009 il AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di __________ il rigetto definitivo dellopposizione interposta dalla AO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio esecuzione di __________, intimatole il 24 ottobre 2008 per il pagamento di fr. 12'497.55 oltre interessi e spese esecutive a titolo di imposta comunale 2005, interessi aggiornati fino al 30 luglio 2008 e tassa di diffida;
che con sentenza del 29 aprile 2009, intimata lo stesso giorno, il Pretore del Distretto di __________, ha respinto listanza, ritenendo che la documentazione prodotta dallescutente il conguaglio, il richiamo e la diffida di pagamento per limposta comunale 2005 - non costituisce titolo esecutivo ai sensi della giurisprudenza in difetto dellattestazione di crescita in giudicato delle decisioni a supporto della domanda, come pure in difetto della prova della loro regolare notifica al contribuente nonché dellattestazione di iscrizione nei ruoli di imposta per il periodo determinante;
che in data 10 giugno 2009 il AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di __________, di riesami- nare la citata sentenza, asserendo che nel corso degli ultimi mesi, al servizio finanziario del comune è venuta meno la persona che potesse seguire le pratiche esecutive in corso a causa del suo repentino licenziamento e soggiungendo che nella disamina di casi simili alla presente fattispecie, è stata rivelata una incongruenza, nel senso che in un precedente caso sfociato con sentenza pretorile del 24 febbraio 2009 (EF.2008.__________) è stato statuito in modo diametralmente opposto, ovvero è stato accordato il rigetto definitivo dellopposizione, benché la docu- mentazione prodotta dalla parte istante fosse di fatto la medesi- ma di quella allegata alla presente istanza;
che secondo listante, sarebbero pertanto soddisfatte le condi- zioni per stralciare la sentenza di primo grado e, quindi, per accogliere listanza di rigetto dellopposizione,
che ritenendo che la parte istante intende impugnare la sua decisione, il 15 giugno 2009 la Pretura del Distretto di __________ ha trasmesso la richiesta di riesame alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello per competenza;
che lallegato in rassegna non viene intimato alla parte convenuta per osservazioni;
che trattandosi nella fattispecie di una sentenza di rigetto (definitivo) dellopposizione emanata in procedura sommaria appellabile, entra in considerazione, come rimedio di diritto contro la stessa, lappello alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, da proporre entro il termine di 10 giorni dalla sua intimazione (art. 306 cpv. 1 CPC e 22 cpv. 1 LALEF);
che limpugnativa è però stata presentata dallistante soltanto il 10 giugno 2009, ossia ben oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata conseguente allintimazione del 29 aprile 2009 (del resto listante non pretende che la sentenza di primo grado, magari per un disguido, gli sia stata notificata soltanto nellimminenza della presentazione del ricorso);
che proposto tardivamente lappello va pertanto dichiarato inammissibile, senza ulteriore formalità;
che a un giudizio di inammissibilità limpugnativa sarebbe destinata anche nel caso in cui essa fosse da intendere come domanda di revisione, nella forma dellappello, ai sensi degli art. 340 e 341 cpv. 1 CPC, con riferimento in particolare al titolo di revisione di cui allart. 340 cpv. 1 lett. d CPC, giacché un rimedio del genere è escluso in materia di procedura sommaria di rigetto dellopposizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 340, N 6), per tacere del fatto che la domanda avrebbe dovuto essere proposta in ogni modo entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, il che non è il caso;
che, infine, non entra nemmeno in considerazione leventualità di una restituzione in intero del termine ricorsuale di cui allart. 22 cpv. 1 LALEF (accenno nellappello al fatto che la persona in grado di seguire la pratica è stata licenziata), anzitutto poiché lart. 137 CPC (che regola listituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini previsti dal diritto cantonale) non trova applicazione nellambito di una procedura sommaria di rigetto dellopposizione (v.Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 N 5; CEF, sentenza del 21 febbraio 2008, inc. n. 14.2007.97), e, in ogni modo, poiché il motivo addotto dallistante per giustificare la sua passività di fronte alla sentenza impugnata non soddisfa minimamente le rigorose condizioni richieste per lapplicazione della citata norma;
che ne consegue linammissibilità del rimedio, con addebito della tassa di giustizia allappellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
in applicazione dellart. 313 bis CPC su rinvio dellart. art. 25 LALEF
e richiamata la OTLEF
Pronuncia:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 12'497.55, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).