opencaselaw.ch

14.2009.20

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici (art. 174 cpv. 2 LEF)

Ticino · 2009-04-08 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici (art. 174 cpv. 2 LEF)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a)   In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1)  il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2)  l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3)  il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in

contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i

presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non

vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far

valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.

Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità

giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di

debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p.

294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des

Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b)   Dalla

ricevuta 5 marzo 2009 __________ (doc. plico E) emerge che l’appellante ha

saldato l’esecuzione in oggetto n. __________ posteriormente alla dichiarazione

di fallimento, per cui

risulta

adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

Per quel

che concerne il requisito della solvibilità va rilevato che l’appellante ha

prodotto un plico di ricevute relative al saldo di diverse esecuzioni (plico

doc. E) e un estratto __________ delle sue esecuzioni al 13 marzo 2009 (doc. F),

da cui emerge che le 9 esecuzioni pendenti nei confronti dell’appellante sono

state pagate e che a suo carico non vi sono attestati di carenza di beni. Ciò

porta a concludere che il convenuto dispone di liquidità sufficiente a far

fronte ai suoi impegni, per cui il presupposto della solvibilità può essere

ritenuto reso sufficientemente verosimile. Ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il

fallimento di AP 1 va annullato.

E. 2 La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

E. 3 Le spese dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità. III. Intimazione a: - AO 1dr. PA 1,__________; - AO 1, __________;

- Ufficio __________, __________; - Ufficio __________; - Ufficio __________; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________; Comunicazione alla Pretura __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.04.2009 14.2009.20

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici (art. 174 cpv. 2 LEF)

Incarto n. 14.2009.20 Lugano 8 aprile 2009 B/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 28 novembre 2008 presentata da AO 1 contro AP 1 (patrocinato dall’PA 1) sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 4 marzo 2009 ha così deciso: “1.  È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da giovedì 5 marzo 2009 alle ore 10.00. 2./3./4. Omissis”. Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 13 marzo 2009 ne postula l’annullamento; preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni; rilevato che con decreto presidenziale 17 marzo 2009 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale; ritenuto In fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 955.45 oltre accessori, dedotti eventuali acconti. B. All’udienza di contraddittorio del 18 febbraio 2009 nessuno è comparso. C. Con sentenza 4 marzo 2009 il Pretore del Distretto __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 5 marzo 2009 alle ore 10.00. D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta 5 marzo 2009 __________ relativa al pagamento di fr. 1'093.15 a saldo dell’esecuzione n. __________ (plico doc. E). L’appellante rileva inoltre di avere saldato tutte le ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi confronti, producendo diversi giustificativi (doc. E) e un estratto delle esecuzioni emesso __________ al 13 marzo 2009 (doc. F). Considerato In diritto: 1.

a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento. L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b)   Dalla ricevuta 5 marzo 2009 __________ (doc. plico E) emerge che l’appellante ha saldato l’esecuzione in oggetto n. __________ posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF Per quel che concerne il requisito della solvibilità va rilevato che l’appellante ha prodotto un plico di ricevute relative al saldo di diverse esecuzioni (plico doc. E) e un estratto __________ delle sue esecuzioni al 13 marzo 2009 (doc. F), da cui emerge che le 9 esecuzioni pendenti nei confronti dell’appellante sono state pagate e che a suo carico non vi sono attestati di carenza di beni. Ciò porta a concludere che il convenuto dispone di liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni, per cui il presupposto della solvibilità può essere ritenuto reso sufficientemente verosimile. Ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento di AP 1 va annullato. 2. L'appello va pertanto accolto. La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni. Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante. Per questi motivi, richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF pronuncia: I. L'appello è accolto . “ 1. La dichiarazione di fallimento 4 marzo 2009 pronunciata dal Pretore del __________, inc. EF. __________ nei confronti di AP 1 è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità. 3. Le spese dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità. III. Intimazione a: - AO 1dr. PA 1,__________; - AO 1, __________;

- Ufficio __________, __________; - Ufficio __________; - Ufficio __________; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________; Comunicazione alla Pretura __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).