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14.2007.24

Stralcio per mancato versamento dell'anticipo e nuova pronuncia del fallimento.

Ticino · 2007-06-11 · Italiano TI
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Incarto n.14.2007.24

Lugano

11 giugno 2007

EC/sc/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina

visto l'appello 22 marzo 2007 presentato da

AP 1

contro

la decisione 6 marzo 2007 del Pretore del Distretto __________ nella procedura fallimentare promossa contro l’appellante da

AO 1

richiamata la diffida 30 marzo 2007del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il23 aprile 2007per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito difr. 120.00a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli;

preso atto come il termine in questione sia decorso infruttuoso;

ritenuto che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento va nuovamente pronunciato;

richiamati gli art. 12 LTG, 312 CPC, 25 LALEF, 48 e 49 OTLEF,

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Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                         Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).