Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Giusta lart. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg. LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC).
E. 2 Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP).
Tra la Svizzera e l'Italia non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari. L'art. 8 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e lItalia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che regola del resto unicamente la questione molto particolare della parità di trattamento dei creditori di entrambi gli Stati nella procedura interna di collocazione dei crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello Stato in cui essi si svolgono, non è applicabile alle procedure di fallimento secondario (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).
E. 2.1 In virtù dellart. 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone in particolare che vi siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino). È sufficiente che listante renda verosimile tale presupposto (cfr. STF 5P.284/2004, c. 4.2; CEF 24 marzo 2006 [14.05.144], cons. 2.1/c; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2004, n. 22 art. 167; Berti, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, n. 5 ad art. 167).
Listante fa valere a questo proposito che PI 2 e PI 3 sono titolari di conti presso la Banca __________, sede di __________. Tale affermazione è confermata dallo scritto 14 dicembre 2005 della banca in questione (doc. C) e dallestratto conto di cui al doc. D.
E. 2.2 Dalla sentenza da delibare (doc. B) si evince che la società fallita aveva la sede principale in Italia al momento della dichiarazione del fallimento e che i soci PI 2 e PI 3 erano a quel momento entrambi domiciliati a __________. Questi ultimi daltronde non lo contestano. Il Tribunale di __________ era pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1 principio LDIP per emanare la decisione in esame (cfr. ad es. Volken, op. cit., n. 47 ss. art. 166).
E. 2.3 L'istante è stato regolarmente nominato curatore del fallimento (doc. B) ed è pertanto legittimato a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken, op. cit., n. 65 ad art. 166).
E. 2.4 La sentenza prodotta (doc. B) risulta essere una fotocopia delloriginale, ma la sua conformità alloriginale è accertata dal timbro e dalla firma apposti il 21 luglio 2006 dal cancelliere del Tribunale di __________. Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dellart. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il rinvio dellart. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che lautenticazione devessere fatta dallautorità giudicante (FF 1983 I 306). Non appare pertanto necessario che la decisione da delibare sia munita della postilla della Convenzione dellAia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).
E. 2.5 Il carattere provvisoriamente esecutivo della sentenza di cui si chiede il riconoscimento risulta direttamente dal dispositivo della medesima, così come del resto dalla legge (art. 16 cpv. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Contrariamente a quanto imposto dallart. 25 lett. b LDIP per le sentenze civili, non è necessario per il riconoscimento che la sentenza fallimentare sia definitiva (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP; DTF 126 III 103 ss., cons. 2).
E. 2.6 Non appaiono dati motivi di rifiuto ai sensi dellart. 27 LDIP. Né i convenuti ne hanno allegato.
E. 2.7 È garantito il diritto di reciprocità con l'Italia (cfr. DTF 126 III 105 s., cons. 2d; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 80 ad art. 166 Berti, op. cit., n. 38 ad art. 166; con qualche riserva: Volken, op. cit., n. 103 ad art. 166; Jaques, La reconnaissance et les effets dune faillite ouverte à létranger, Lugano 2006, p. 46).
E. 3 Essendo realizzati tutti i presupposti di legge, listanza va pertanto accolta.
Per analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico delle masse fallimentari, che le devono anticipare (cfr. Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 332). Parte delle spese possono essere messe a carico del fallito personalmente solo se egli si è opposto allistanza (cfr. CEF 24 marzo 2006 [14.05.144], cons. 3), ciò che non è il caso nella fattispecie. Anche i costi di traduzione rimangono pertanto a carico delle masse fallimentari.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27, 29, 166, 167 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;
Dispositiv
- Listanza di delibazione 4 ottobre 2006 delle Masse fallimentari di PI 1, __________, PI 2, __________, e PI 3, __________, è accolta. 1.1. Di conseguenza, il fallimento di PI 1, PI 2 e PI 3, decretato il 4 maggio 2000 dal Tribunale di __________, Sezione fallimentare, è riconosciuto in Svizzera. 1.1.1. Gli atti sono trasmessi allUfficio __________ perché proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in Svizzera. 1.1.2. Le ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento secondario sono a carico e da anticipare dalle Masse fallimentari, nella misura richiesta dallUfficio __________.
- È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
- La tassa di giustizia di fr. 1500.-- e le spese di pubblicazione sono poste a carico delle Masse fallimentari.
- Intimazione: RA 1, __________; PI 2, __________, per raccomandata con ricevuta di ritorno; PI 3, __________, in via rogatoriale; Ufficio del registro fondiario di __________, sede; UEF di __________, sede. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 14.2006.84
Lugano
20 marzo 2007
CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Jaques
statuendo sull'istanza presentata il 4 ottobre 2006 da
IS 1 (I), curatore fallimentare
rappr. dall RA 1
tendente al riconoscimento in Svizzera della sentenza di fallimento 4 maggio 2000 emanata dal Tribunale di Roma nei confronti di
PI 1, __________
nonché, in proprio, dei soci
1. PI 2, __________
2. PI 3, __________, ora in __________ (__________)
ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza del 4 maggio 2000 (inc. 5593/1998, doc. B), il Tribunale di __________ (I), Sezione fallimentare, ha dichiarato il fallimento di PI 1, __________, ed in proprio dei soci PI 3 e PI 2, allora entrambi in __________, e ha nominato quale curatore lavv. IS 1, __________.
B. Con istanza 4 ottobre 2006, questultima ha chiesto il riconoscimento in Svizzera della sentenza del Tribunale di __________.
C. Ludienza del 30 gennaio 2007 ha avuto luogo alla sola presenza dellistante, poiché PI 2, in __________, e PI 3, in Santo Domingo, regolarmente citati (questultimo nelle vie rogatoriali), avevano comunicato con fax del giorno precedente, di non potervi presenziare, senza peraltro chiedere il rinvio delludienza. Listante si è riconfermato nella propria memoria 4 ottobre 2006.
Considerato
in diritto:
1. Giusta lart. 513 cpv. 1 CPC, nel Cantone Ticino competente per riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg. LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC).
2. Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP).
Tra la Svizzera e l'Italia non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari. L'art. 8 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e lItalia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che regola del resto unicamente la questione molto particolare della parità di trattamento dei creditori di entrambi gli Stati nella procedura interna di collocazione dei crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello Stato in cui essi si svolgono, non è applicabile alle procedure di fallimento secondario (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).
3. Per i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:
1) vi siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino);
2) il fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del fallito;
3) l'istante sia abilitato a chiedere il riconoscimento;
4) allistanza di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto fallimentare straniero;
5) detto giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
6) non sussistano motivi di rifiuto ai sensi dellart. 27 LDIP, ossia il riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con lordine pubblico materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale, all'istanza deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora abituale o della sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie difese;
7) lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.
2.1. In virtù dellart. 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone in particolare che vi siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino). È sufficiente che listante renda verosimile tale presupposto (cfr. STF 5P.284/2004, c. 4.2; CEF 24 marzo 2006 [14.05.144], cons. 2.1/c; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2004, n. 22 art. 167; Berti, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, n. 5 ad art. 167).
Listante fa valere a questo proposito che PI 2 e PI 3 sono titolari di conti presso la Banca __________, sede di __________. Tale affermazione è confermata dallo scritto 14 dicembre 2005 della banca in questione (doc. C) e dallestratto conto di cui al doc. D.
2.2. Dalla sentenza da delibare (doc. B) si evince che la società fallita aveva la sede principale in Italia al momento della dichiarazione del fallimento e che i soci PI 2 e PI 3 erano a quel momento entrambi domiciliati a __________. Questi ultimi daltronde non lo contestano. Il Tribunale di __________ era pertanto internazionalmente competente secondo l'art. 166 cpv. 1 principio LDIP per emanare la decisione in esame (cfr. ad es. Volken, op. cit., n. 47 ss. art. 166).
2.3. L'istante è stato regolarmente nominato curatore del fallimento (doc. B) ed è pertanto legittimato a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken, op. cit., n. 65 ad art. 166).
2.4. La sentenza prodotta (doc. B) risulta essere una fotocopia delloriginale, ma la sua conformità alloriginale è accertata dal timbro e dalla firma apposti il 21 luglio 2006 dal cancelliere del Tribunale di __________. Tale autenticazione è sufficiente ai sensi dellart. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il rinvio dellart. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma precisa che lautenticazione devessere fatta dallautorità giudicante (FF 1983 I 306). Non appare pertanto necessario che la decisione da delibare sia munita della postilla della Convenzione dellAia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).
2.5. Il carattere provvisoriamente esecutivo della sentenza di cui si chiede il riconoscimento risulta direttamente dal dispositivo della medesima, così come del resto dalla legge (art. 16 cpv. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Contrariamente a quanto imposto dallart. 25 lett. b LDIP per le sentenze civili, non è necessario per il riconoscimento che la sentenza fallimentare sia definitiva (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP; DTF 126 III 103 ss., cons. 2).
2.6. Non appaiono dati motivi di rifiuto ai sensi dellart. 27 LDIP. Né i convenuti ne hanno allegato.
2.7. È garantito il diritto di reciprocità con l'Italia (cfr. DTF 126 III 105 s., cons. 2d; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 80 ad art. 166 Berti, op. cit., n. 38 ad art. 166; con qualche riserva: Volken, op. cit., n. 103 ad art. 166; Jaques, La reconnaissance et les effets dune faillite ouverte à létranger, Lugano 2006, p. 46).
3. Essendo realizzati tutti i presupposti di legge, listanza va pertanto accolta.
Per analogia con l'art. 169 cpv. 1 LEF, le spese relative a questa procedura, oltre a quelle dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico delle masse fallimentari, che le devono anticipare (cfr. Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 332). Parte delle spese possono essere messe a carico del fallito personalmente solo se egli si è opposto allistanza (cfr. CEF 24 marzo 2006 [14.05.144], cons. 3), ciò che non è il caso nella fattispecie. Anche i costi di traduzione rimangono pertanto a carico delle masse fallimentari.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27, 29, 166, 167 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;
decreta:
1. Listanza di delibazione 4 ottobre 2006 delle Masse fallimentari di PI 1, __________, PI 2, __________, e PI 3, __________, è accolta.
1.1. Di conseguenza, il fallimento di PI 1, PI 2 e PI 3, decretato il 4 maggio 2000 dal Tribunale di __________, Sezione fallimentare, è riconosciuto in Svizzera.
1.1.1. Gli atti sono trasmessi allUfficio __________ perché proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in Svizzera.
1.1.2. Le ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento secondario sono a carico e da anticipare dalle Masse fallimentari, nella misura richiesta dallUfficio __________.
2. È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
3. La tassa di giustizia di fr. 1500.-- e le spese di pubblicazione sono poste a carico delle Masse fallimentari.
4. Intimazione:
RA 1, __________;
PI 2, __________, per raccomandata con ricevuta di ritorno;
PI 3, __________, in via rogatoriale;
Ufficio del registro fondiario di __________, sede;
UEF di __________, sede.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).