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14.2006.51

rigetto provvisorio dell'opposizione: stralcio per intervenuto ritiro dell'appello (desistenza)

Ticino · 2007-01-15 · Italiano TI
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Incarto n.14.2006.51

Lugano

15 gennaio 2007

SL/sc/rgc

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 febbraio 2006 da

AO 1

contro

AP 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 15/23 novembre 2005 dell'UEF __________;

sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza 9 maggio 2006 (EF.2006.69), ha così deciso:

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 22 maggio 2006 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima e di seconda sede;

preso atto delle osservazioni 21 giugno 2006 con cui l'istante si è opposto all'appello, protestate spese e ripetibili;

ritenuto che la lettera 20 dicembre 2006, con cui l'appellante ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo stragiudiziale con la controparte e chiesto lo stralcio della causa, dev'essere considerata come ritiro del ricorso, segnatamente per quanto riguarda le conseguenze pecuniarie del processo;

posto come in caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF);

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

accertato che nel medesimo scritto, inviato in copia per conoscenza al legale di controparte, l'appellante propone il rimborso della tassa di giustizia e delle spese che egli aveva anticipato nella misura di fr. 1'050.–, compensate le ripetibili;

atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF;

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 110'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.