opencaselaw.ch

14.2006.32

Ticino · 2006-12-01 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

rigetto provvisorio dell'opposizione: stralcio per intervenuto ritiro dell'appello (desistenza)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.12.2006 14.2006.32

rigetto provvisorio dell'opposizione: stralcio per intervenuto ritiro dell'appello (desistenza)

Incarto n. 14.2006.32 Lugano 1° dicembre 2006 LS/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretaria: Locatelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 settembre 2005 da AP 1 (rappr. dall'RA 1) contro AO 1 (rappr. dall'RA 2) tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 19/22 agosto 2005 dell'UEF __________; sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________ con sentenza 23 marzo 2006 (EF. 2005.286), ha così deciso: “1. L'istanza è respinta . § Di conseguenza è mantenuta l'opposizione interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, notificato il 22 agosto 2005.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste interamente a suo carico. La parte istante rifonderà inoltre al convenuto l'importo di fr. 600.– per titolo di ripetibili.

3.    omissis” . Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 4 aprile 2006 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima e di seconda sede; preso atto delle osservazioni 8 maggio 2006 con cui il convenuto si è opposto al gravame, protestate spese e ripetibili; ritenuto che con scritto 19 giugno 2006 l'appellante ha comunicato a questa Camera l'esistenza fra le parti di trattative volte a risolvere la controversia tramite una soluzione extragiudiziale e postulato una sospensione della causa; considerato che con atto 21 novembre 2006 -e per raccomandata, in copia per conoscenza alla controparte- l'appellante ha ritirato il proprio appello a seguito dell'accordo raggiunto con il convenuto; posto come in caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF); rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, come appunto è il caso nella fattispecie; accertato che -sempre secondo lo scritto 21 novembre 2006- le parti hanno concordato di lasciare le spese a carico di chi le aveva anticipate e di compensare le ripetibili; atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG); richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF; pronuncia: 1. L'appello 4 aprile 2006 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia, già anticipata in fr. 600.– dall'appellante, è ridotta a fr. 100.– e posta a suo carico. L'eccedenza, pari a fr. 500.–, le viene retrocessa. Compensate le indennità. 3. Intimazione:

– RA 1,;

– RA 2,. Comunicazione alla Pretura del Distretto __________. terzi implicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                           La segretaria