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14.2006.100

rigetto provvisorio dell'opposizione: stralcio per avvenuta transazione

Ticino · 2006-12-19 · Italiano TI
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Incarto n.14.2006.100

Lugano

19 dicembre 2006

/SC/sl/kc

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 aprile 2006 da

AP 1

contro

AO 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 3/9 gennaio 2006 dell'UEF __________;

sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza 18 ottobre 2006 (EF.2006.161), ha così deciso:

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 26 ottobre 2006 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate tassa di giustizia e ripetibili di prima e di seconda sede;

preso atto delle osservazioni 27 novembre 2006 con cui il convenuto si è opposto al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto che con scritto 14 dicembre 2006, firmato dai rispettivi patrocinatori, le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo, chiedendo lo stralcio della procedura;

posto come in caso di transazione la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF);

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, come appunto è il caso nella fattispecie;

accertato che –sempre secondo lo scritto 14 dicembre 2006– le parti hanno concordato di porre la tassa di giustizia per ¾ a carico di AP 1, previa restituzione dell'eccedenza sull'importo da lei anticipato, e per ¼ a carico di AO 1, compensate le ripetibili;

atteso che in caso di transazione, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF;

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria