Stralcio in seguito ad acquiescenza.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L’istanza 25 agosto 2005 di IS 1, __________, è accolta.
E. 1.1 Il fallimento secondario decretato da questa Camera il 15 settembre 2004 (inc. 14.01.40/14.04.34) nei confronti di IS 1 è revocato.
E. 1.2 È ordinata la pubblicazione dei precedenti dispositivi n. 1 e 1.1 sul FUSC e sul FUC.
E. 2 La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono poste a carico delle parti in ugual misura. Non si assegnano ripetibili.
E. 3 Intimazione a: – __________ PA 1, __________; – __________ RA 2, __________; – __________, __________. Comunicazione a:
– Ufficio del registro fondiario, __________;
– Ufficio del registro di commercio, __________. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.02.2006 14.2005.91
Stralcio in seguito ad acquiescenza.
Incarto n. 14.2005.91 Lugano 13 febbraio 2006 CJ/sc/rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques Nella procedura dipendente dall’istanza 25 agosto 2005 presentata da IS 1 (I) rappr. dall’PA 1 contro CO 1 rappr. dalla curatrice, RA 1 Pistoia, a sua volta rappr. dall’RA 2 tendente alla revoca del fallimento secondario pronunciato da questa Camera il 15 settembre 2004 (inc. 14.01.40/14.04.34); ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con scritto 6 dicembre 2005, l’amministrazione italiana della massa fallimentare ha comunicato di non aver più alcun motivo per opporsi all’istanza, in quanto il giudice delegato italiano aveva approvato il conto della gestione e disposto la restituzione a IS 1 del suo patrimonio nello stato in cui si trovava, il fallimento dovendosi d’altronde considerare revocato per la scadenza del termine di ricorso in Cassazione; che in virtù dell’art. 352 CPC, tale dichiarazione determina un atto di acquiescenza all’istanza; che la medesima va quindi accolta; che la chiusura della liquidazione deve essere pubblicata sul FUSC e sul FUC e comunicata alle autorità menzionate all’art. 169 cpv. 2 LDIP; che in considerazione, da una parte, dell’esito della causa, e dall’altra del fatto che l’istanza era prematura al momento della sua presentazione, si ritiene equo mettere le spese a carico delle parti in ugual misura, compensate le ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli l’art. 166 ss. LDIP; 513 CPC; 21 e 30 LTG; pronuncia: 1. L’istanza 25 agosto 2005 di IS 1, __________, è accolta. 1.1. Il fallimento secondario decretato da questa Camera il 15 settembre 2004 (inc. 14.01.40/14.04.34) nei confronti di IS 1 è revocato. 1.2. È ordinata la pubblicazione dei precedenti dispositivi n. 1 e 1.1 sul FUSC e sul FUC. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono poste a carico delle parti in ugual misura. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – __________ PA 1, __________; – __________ RA 2, __________; – __________, __________. Comunicazione a:
– Ufficio del registro fondiario, __________;
– Ufficio del registro di commercio, __________. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario