Rigetto provvisorio dell'opposizione. Stralcio.
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.01.2006 14.2005.73
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Stralcio.
Incarto n. 14.2005.73 Lugano 25 gennaio 2006 B/sc/rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 marzo 2005 da AO 1 rappr. da: RA 2 contro AP 1 rappr. da: RA 1 tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n__________ del 2 febbraio 2005 __________; sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenza 24 giugno 2005 ha così deciso: “1. L’istanza 4 marzo 2005 della AO 1 è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ __________ è respinta in via provvisoria per l’importo di fr. 596'959.70 oltre interessi al 2.75% dal 1. gennaio 2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.--, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 2'500.-- a titolo di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 5 luglio 2005 ha postulato la parziale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; lette le osservazioni 3 agosto 2005 con cui la creditrice si oppone all’appello, protestate spese e ripetibili; preso atto che con scritto 16 gennaio 2006 l’appellante ha ritirato il gravame; considerato come in caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF); rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto; ritenuto che le parti hanno concordato che la tassa di giustizia venga posta a carico dell’appellante, compensate le ripetibili; atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG); pronuncia: 1. L’appello 5 luglio 2005 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di AP 1, compensate le indennità. 3. Intimazione: - avv. RA 1, __________; - avv. RA 2, __________. Comunicazione alla Pretura di __________. terzi implicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria