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14.2005.114

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Presupposto della rappresentanza processuale. Diritto di essere sentito. Solidarietà.

Ticino ·01 · 2005-04-26 · Italiano TI
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Incarto n.14.2005.114

Lugano

1° giugno 2006

B/sc/rgc

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 aprile 2005 da

AO 1

contro

AP 1(EF.2005.1396)

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 5/13 aprile 2005 __________;

sulla quale istanza la Segretaria assessore __________, con sentenza 4 ottobre 2005 ha così deciso:

“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta

al precetto esecutivo n. __________ __________,

è respinta in via provvisoria per la somma di fr. 190'820.-- oltre interessi al 5%

a far capo dal 04.04.2005.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 310.--, da anticipare

dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta per fr. 280.--,

la quale rifonderà a controparte fr. 1'600.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 17 ottobre 2005 ne postula l’annullamento con la conseguente reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 20/21 ottobre 2005 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;