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14.2004.95

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Ticino · 2005-10-26 · Italiano TI
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.10.2005 14.2004.95

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Incarto n. 14.2004.95 Lugano 26 ottobre 2005 CJ/sc/kc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento ("Insolvenzverfahren") presentata il 1° settembre 2004 da IS 1 D- nella sua qualità di amministratore ("Insolvenzverwalter") del fallimento di CO 1 (rappr. dall’RA 1) nelle procedure dipendenti dal decreto d'insolvenza 27 novembre 2003 emesso dall'Amtsgericht __________ nei confronti di CO 1 D- (rappr. dall’avv. __________,   RA 2) preso atto che con scritto 26 settembre 2005 l’avv. dott. IS 1 ha comunicato di ritirare l’istanza, chiedendo che, conformemente all’accordo intervenuto tra le parti, le spese rimangano a carico di chi le aveva anticipate, compensate le ripetibili; richiamato lo scritto 25 ottobre 2005 della parte convenuta, che ha confermato il tenore del predetto accordo; atteso che deve di conseguenza essere cancellata l’annotazione del la restrizione della facoltà di disporre dei fondi del fallito decretata da questa Camera in via supercautelare il 29 settembre 2004; considerato come in caso di desistenza la lite vada stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC); atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG); ritenuto che le parti hanno convenuto la compensazione delle indennità; richiamati gli art. 352 e 513 CPC, 21 LTG; pronuncia: 1. L’istanza di riconoscimento in Svizzera del fallimento di CO 1, __________, presentata il 1° settembre 2004 dall’avv. dott. IS 1, __________, è stralciata dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. È ordinata la cancellazione dell’annotazione del la restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 LEF a carico della PPP

n. __________ fondo base part. n° __________ RFD di __________ e della quota di comproprietà "C" di __________ del fondo part. n° __________ RFD di __________, di proprietà di CO 1, decretata da questa Camera il 29 settembre 2004. 3. La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità. 4. Intimazione a:

–  avv. RA 1, __________;

–  avv. Carlo Carafa, Studio legale RA 2, Locarno; – Ufficio dei registri di __________, __________;

–  Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                             Il segretario