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14.2004.64

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-08-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

E. 2 L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ APPE1 ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione in oggetto ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

E. 3 L'appello 4 giugno 2004 di __________ APPE1 va quindi accolto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF pronuncia:                     I. L'appello

E. 4 giugno 2004 di __________, __________, è accolto. " 1. La dichiarazione di fallimento 18 maggio 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, inc. FA.2004.499 nei confronti di __________, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________." II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. III. Intimazione:

-    ____________________                              -           __________;

-    Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

-    Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello;

-    Ufficio dei registri di Lugano, Lugano; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il vicepresidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.2004 14.2004.64

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.2004.64 Lugano 6 agosto 2004 B/fp/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser Segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 22 marzo 2004 presentata da APPO1 contro APPE1 sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 maggio 2004 ha così deciso: "1.        È pronunciato il fallimento di __________ APPE1, Montagnola, a far tempo da martedì 18 maggio 2004 alle ore 14.00. 2./3./4. Omissis." Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ APPE1 che con atto 4 giugno 2004 ne postula l'annullamento; preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni; rilevato che con ordinanza presidenziale 14/15 giugno 2004 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale; ritenuto In fatto:                           A. Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano la APPO1 ha chiesto il fallimento di __________ APPE1 per fr. 378.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2004 nessuno è comparso. C. Con sentenza 18 maggio 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ APPE1 a far tempo da martedì 18 maggio 2004 alle ore 14.00. D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ APPE1 asserendo di avere saldato, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suo debito nei confronti della parte appellata e producendo una ricevuta 11 maggio 2004 dell'UE di Lugano relativa al pagamento di fr. 533.75 a saldo dell'esecuzione n. __________ promossa dalla APPO1 (doc. B). Considerato In diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. 2. L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ APPE1 ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione in oggetto ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF. 3. L'appello 4 giugno 2004 di __________ APPE1 va quindi accolto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF pronuncia:                     I. L'appello 4 giugno 2004 di __________, __________, è accolto. " 1. La dichiarazione di fallimento 18 maggio 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, inc. FA.2004.499 nei confronti di __________, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________." II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. III. Intimazione:

-    ____________________                              -           __________;

-    Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

-    Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello;

-    Ufficio dei registri di Lugano, Lugano; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il vicepresidente La segretaria