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14.2004.51

Ticino · 2004-06-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.06.2004 14.2004.51

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.2004.51 Lugano 15 giugno 2004 B/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 marzo 2004 da APPO1 rappr. dall’RAPP2 contro APPE1 rappr. dall’RAPP1 tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 13 ottobre 2003 dell'UEF di Bellinzona; sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha così deciso: " 1. L'istanza 18 marzo 2004 è accolta. 1.1. È rigettata in via provvisoria, limitatamente alla somma di fr. 38'015.50 l'opposizione interposta da __________ APPE1, __________, avverso il precetto esecutivo n. __________dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona notificato in data 13.10.2003. 2. Tassa di giustizia in fr. 170.--, comprensiva delle spese e da anticipare come di rito, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte fr. 570.-- a titolo di indennità." Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 29 aprile 2004 ne ha postulato la reiezione e subordinatamente l'accoglimento limitatamente a fr. 15'312.50, con protesta di spese e ripetibili; rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni; preso atto che con scritto 7 giugno 2004 il patrocinatore dell'appellante ha ritirato il gravame; considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto; rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa; atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG); rilevato che non avendo presentato osservazioni, la parte appellata non ha diritto ad un'indennità; richiamati gli art. 21 LTG; 48, 49, 61 e 62 OTLEF pronuncia: 1. L'appello 29 aprile 2004 di __________ APPE1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia di fr. 255.--, già anticipata dall'appellante, è posta a suo carico nella misura di fr. 125.--. L'eccedenza, pari a fr. 130.--, le viene retrocessa. 3. Intimazione: - RAPP1RAPP1a, __________

- __________ RAPP2a, __________ Comunicazione alla Pretura di Bellinzona Terzi i mplicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria