in materia cambiaria il giudizio che decreta o rifiuta il fallimento non è impugnabile
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il “ricorso per cassazione” 23 novembre della AP 1, __________, è irricevibile.
E. 2 La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
E. 3 Intimazione: - AP 1, __________ - AO 1, __________ Comunicazione alla Pretura __________ terzi implicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.01.2005 14.2004.125
in materia cambiaria il giudizio che decreta o rifiuta il fallimento non è impugnabile
Incarto n. 14.2004.125 Lugano 25 gennaio 2005 B/sc/sb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa fallimentare (esecuzione cambiaria) dipendente dall’istanza 27 settembre 2004 presentata da AP 1 Contro AO 1 sulla quale istanza la Pretore del __________, con sentenza 17 novembre 2004 ha così deciso: “1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 80.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico.” Sentenza impugnata dalla che con atto 23 novembre 2004 denominato “ricorso per cassazione” ha postulato l’accoglimento dell’istanza; rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni; ritenuto in fatto e considerando in diritto che con istanza 27 settembre 2004 la AP 1 ha chiesto il fallimento della AO 1 per il mancato pagamento di fr. 23'017.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti; che all’udienza di contraddittorio del 17 novembre 2004 nessuno è comparso; che con sentenza 17 novembre 2004 la Pretore __________, ha respinto l’istanza di fallimento per tardività; che contro la sentenza pretorile si è aggravata la AP 1 chiedendo l’accoglimento dell’istanza di fallimento; che in materia cambiaria il giudizio che decreta o rifiuta il fallimento non è impugnabile in via di ricorso all’autorità giudiziaria superiore secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, ritenuto che l’applicazione di questa facoltà è stata volutamente esclusa dall’art. 189 cpv. 2 LEF, la decisione, se del caso, essendo impugnabile unicamente con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 21 ad art. 189; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 38 n. 42 p. 302; Rep 1986 p. 33); che pertanto il “ricorso per cassazione” (recte appello) 23 novembre 2004 presentato dalla AP 1 va dichiarato irricevibile; che la tassa di giustizia è posta a carico della AP 1, mentre non si assegnano indennità, la controparte non avendo presentato osservazioni; per i quali motivi richiamato l’art. 189 LEF pronuncia: 1. Il “ricorso per cassazione” 23 novembre della AP 1, __________, è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. 3. Intimazione: - AP 1, __________ - AO 1, __________ Comunicazione alla Pretura __________ terzi implicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria