appello contro dichiarazione di fallimento. annullamento della comminatoria di fallimento da parte dell'UE di Lugano.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 dicembre 2004 /B/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 3 agosto 2004 presentata da CO 1 contro RI 1 sulla quale istanza la Pretore del __________ con sentenza 15 ottobre 2004 ha così deciso: “1. È pronunciato il fallimento di __________ RI 1, __________, a far tempo da venerdì 15 ottobre 2004 alle ore 14.00. 2./3./4. Omissis.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ RI 1 che con atto
E. 20 ottobre 2004 di __________ RI 1 __________ è accolto. “1. La dichiarazione di fallimento 15 ottobre 2004 pronunciata dalla __________, __________, inc. EF.__________ nei confronti di __________ RI 1, __________, è annullata. 2. Non si preleva la tassa di giustizia di prima sede. 3. Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino. II. Non si preleva tassa di giustizia. III. Intimazione: - __________ RI 1, __________
- __________, __________
- Ufficio __________
- Ufficio __________
- Ufficio dei registri di __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto __________ terzi implicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.12.2004 14.2004.110
appello contro dichiarazione di fallimento. annullamento della comminatoria di fallimento da parte dell'UE di Lugano.
Incarto n. 14.2004.110 Lugano 16 dicembre 2004 /B/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 3 agosto 2004 presentata da CO 1 contro RI 1 sulla quale istanza la Pretore del __________ con sentenza 15 ottobre 2004 ha così deciso: “1. È pronunciato il fallimento di __________ RI 1, __________, a far tempo da venerdì 15 ottobre 2004 alle ore 14.00. 2./3./4. Omissis.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ RI 1 che con atto 20 ottobre 2004 ne postula l’annullamento; rilevato che con ordinanza presidenziale 25/26 ottobre 2004 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale; preso atto che con provvedimento 1. dicembre 2004 l’__________ __________ ha annullato nell’esecuzione in oggetto n. 1024216 la comminatoria di fallimento, ritenuto che per una svista dovuta ad un caso di omonimìa la procedura non doveva proseguire in via di fallimento, bensì in via di pignoramento; considerato che essendo stata annullata la comminatoria, il fallimento di __________ RI 1 va pure annullato (art. 166 e 172 LEF); ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia in ambo le sedi, mentre le spese dell’Ufficio fallimenti vanno poste a carico dello Stato e che non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni; pronuncia: I. L’appello 20 ottobre 2004 di __________ RI 1 __________ è accolto. “1. La dichiarazione di fallimento 15 ottobre 2004 pronunciata dalla __________, __________, inc. EF.__________ nei confronti di __________ RI 1, __________, è annullata. 2. Non si preleva la tassa di giustizia di prima sede. 3. Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino. II. Non si preleva tassa di giustizia. III. Intimazione: - __________ RI 1, __________
- __________, __________
- Ufficio __________
- Ufficio __________
- Ufficio dei registri di __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto __________ terzi implicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria