Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.2003 14.2003.67
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.2003.67 Lugano 7 agosto 2003/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Visto l’appello 31 luglio 2003 presentato da __________ (rappr. dallo studio legale __________ avverso la decisione 21 luglio 2003 del Segretario assessore della Pretora del Distretto di Lugano, sezione 5, che accoglie l'opposizione ex art. 278 LEF interposta da __________ (rappr. dall'avv. __________ Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo; richiamato l’art. 278 cpv. 4 LEF secondo cui l’opposizione e il ricorso non ostacolano l’efficacia del sequestro; considerato che con il termine “opposizione” va intesa l’intera procedura di opposizione, compresa la decisione del giudice di primo grado, la quale non diventa esecutiva fino a quando il termine per ricorrere non è scaduto infruttuoso, rispettivamente fino a quando il ricorso interposto da una parte non è stato respinto dall’autorità superiore o ritirato; atteso quindi che ope legis il sequestro rimane pienamente operante finché è sub iudice, la norma topica di diritto federale (art. 278 cpv. 4 LEF) derogando a quella cantonale (art. 22 cpv. 3 LALEF); ritenuto che l’istanza per effetto sospensivo è di conseguenza irricevibile; decreta 1. L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile. 2. Intimazione a:
– __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Il presidente giudice Flavio Cometta