Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 febbraio 2003 e pervenuto alla Pretura il 24 febbraio 2003;
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.04.2003 14.2003.18
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.2003.18 Lugano 9 aprile 2003 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. ottobre 2002 da __________ rappr. dall'avv. __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 18/27 settembre 2002 dell'UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 21 novembre 2002 ha così deciso: " 1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva. 2. La tassa di giustizia in fr. 210.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 450.-- a titolo di indennità." Sentenza dedotta in appello da __________ che con atto 21 febbraio 2003 ne ha postulato l'annullamento; con osservazioni 17 marzo 2002 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; ritenuto in fatto e considerando in diritto che la sentenza 21 novembre 2002 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata notificata presso la Pretura il 21 gennaio 2003 all'appellante che ne ha sottoscritto la ricezione; che l'atto di appello datato 20 febbraio 2003, è stato spedito per via raccomandata il 21 febbraio 2003 (data del timbro postale); che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC); che il termine di dieci giorni per presentare appello ha pertanto iniziato a decorre il 22 gennaio 2003, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 21 gennaio 2003, giorno in cui l'appellante ha sottoscritto la dichiarazione di ricezione della sentenza, per giungere a scadenza il 31 gennaio 2003, donde l'irrimediabile tardività dell'atto di appello spedito il 21 febbraio 2003 e pervenuto alla Pretura il 24 febbraio 2003; per questi motivi richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC pronuncia 1. L'appello 21 febbraio 2003 di __________, è irricevibile siccome tardivo. 2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 50.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente: La segretaria: