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14.2003.100

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-04-01 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L’istanza 17 luglio 2003 dell'AP1 è evasa nel senso dei considerandi.

E. 2 Non si preleva la tassa di giustizia.

E. 3 Intimazione all'AP1 T erzi implicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.04.2004 14.2003.100

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.2003.100 Lugano 1 aprile 2004 CJ/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sull'istanza 17 luglio 2003 dell'AP1 tendente alla chiusura del fallimento secondario n. 187/1994 di AO1 ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con sentenza 20 marzo 2002 (inc. CEF), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP il decreto di fallimento 5 luglio 1994 del Tribunale di Milano a carico di AO1; che l'11 settembre 1994, dopo il blocco degli attivi della fallita presso la Banca __________ (in seguito la Banca), per un importo di fr. 674'676.-- (valuta 28 ottobre 1994), è stato aperto il fallimento secondario; che nel termine impartito nessun credito è stato insinuato; che il 13 febbraio 1995 (inc. CEF 126/94), questa Camera ha decretato la messa a disposizione dell'amministrazione del fallimento AO1 del saldo attivo di fr. 674'676.--, dedotte le spese procedurali e le tasse di giustizia come alla relazione finale e conteggio connesso, risultante dalla procedura di liquidazione del minifallimento svizzero; che su istruzioni 2 marzo 1995 dell'AP1, la Banca, in diverse date tra il 9 e il 15 marzo 1995, ha trasferito gli importi a contanti e i titoli della fallita depositati presso di essa su conti dell'amministrazione fallimentare italiana, tranne che per fr. 4'000.--, che sono stati accreditati sul conto dell'Ufficio; che il 21 marzo 1995, la Banca ha confermato di aver provveduto ad estinguere i conti inventariati; che il 4 aprile 1995, l'AP1 ha inviato al curatore fallimentare italiano i conteggi derivanti dall'estinzione di siffatti conti; che il 26 ottobre 1995, l'AP1 ha firmato una procura a favore dell'avv. __________ perché avesse a rappresentare la massa fallimentare nell'ambito di una causa giudiziaria da promuovere contro la Banca; che il 18 marzo 1996, l'avv. __________ ha promosso azione creditoria contro la Banca dinanzi la Pretura di __________, per l'importo di fr. 11'276'543.-- oltre interessi al 6% dal 28 aprile 1994; che il 22 gennaio 1997, la Banca ha insinuato nel fallimento secondario un credito di fr. 11'276'543.--, oltre interessi al 6% dal 28 aprile 1994, asseritamente assistito da un diritto di pegno e di compensazione; che con scritto 4 gennaio 2000, la medesima banca ha ritirato la propria insinuazione, asseverando di aver raggiunto un accordo bonale con il curatore fallimentare; che ora l'AP1 chiede che la procedura di fallimento venga dichiarata chiusa; che per la messa a disposizione dell'amministrazione fallimentare estera del saldo ai sensi dell'art. 173 LDIP occorre che il giudice del riconoscimento ritenga esaurita la procedura di fallimento secondario (cfr. CEF 20 aprile 2000 [14.99.71], cons. 3b; 3 gennaio 2001 [14.00.52], cons. 3b); che la sentenza resa in conformità dell'art. 173 cpv. 2 LDIP include pertanto la chiusura della procedura di fallimento secondario ai sensi dell'art. 268 cpv. 2 LEF (cfr. le decisioni citate sopra); che nel caso concreto, la procedura fallimentare è stata chiusa con la sentenza 13 febbraio 1995 di questa Camera; che l'AP1 non era pertanto più abilitato successivamente a rappresentare la massa fallimentare, che aveva cessato di esistere; che non era più ammissibile nessuna insinuazione (cfr. art. 251 LEF a contrario); che con il decreto 4 gennaio 2000 di stralcio della causa giudiziaria e il ritiro di stessa data dell'insinuazione della Banca, tali irregolarità processuali sono diventate prive di oggetto; che pure l'istanza in esame è priva di oggetto, siccome la procedura fallimentare è già chiusa; che il saldo del conto delle tasse e spese va girato allo Stato quale competenze; che non si preleva la tassa di giustizia; Per questi motivi, richiamati gli art. 173 LDIP; 168 LEF; pronuncia: 1. L’istanza 17 luglio 2003 dell'AP1 è evasa nel senso dei considerandi. 2. Non si preleva la tassa di giustizia. 3. Intimazione all'AP1 T erzi implicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario