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14.2002.65

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-10-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

E. 2 L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ il 2 luglio 2002, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

E. 3 Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________." II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. III. Intimazione a:      -   __________; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                             La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.10.2002 14.2002.65

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.2002.00065 Lugano 9 ottobre 2002 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente) Segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 19 marzo 2002 presentata da __________ contro __________ patr. da: avv. __________ sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 luglio 2002 ha così deciso: " 1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì 3 luglio 2002 alle ore 14.00. 2./3./4. Omissis." Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 10 luglio 2002 da __________ che ne postula l'annullamento; preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni; rilevato che con ordinanza presidenziale 19/22 luglio 2002 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale; ritenuto In fatto: A. Con istanza 19 marzo 2002 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 932.90 oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All'udienza di contraddittorio del 15 maggio 2002 il debitore non è comparso. C. Il 3 luglio 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ dell'UE di Lugano il fallimento di __________ a far tempo dal 3 luglio 2002 alle ore 14.00. D. Con atto d'appello 10 luglio 2002 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto e producendo una ricevuta 2 luglio 2002 della __________ relativa al pagamento di fr. 1'913.50 effettuato nell'ambito dell'esecuzione in oggetto n. __________ dell'UE di Lugano (doc. 2). considerato In diritto: 1. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. 2. L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ il 2 luglio 2002, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF. 3. L'appello 10 luglio 2002 di __________ va quindi accolto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF pronuncia: I. L'appello 10 luglio 2002 di __________, è accolto. " 1. La dichiarazione di fallimento 3 luglio 2002 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA 2002.00255 nei confronti di __________, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________. 3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________." II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. III. Intimazione a:      -   __________; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                             La segretaria