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14.2001.65

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-07-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.07.2001 14.2001.65

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.2001.00065 Lugano 27 luglio 2001 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 maggio 2001 da __________ patr. dall’avv. __________ contro __________ patr. dal tutore lic.iur. __________ tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 10/14 maggio 2001 dell'UEF di Mendrisio; sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 20 giugno 2001 ha così deciso: " 1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via definitiva. 2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 180.-- a titolo di indennità." Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 5 luglio 2001 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili; preso atto che con scritto 9 luglio 2001 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha trasmesso alla scrivente Camera copia dello scritto 6 luglio 2001 con cui la parte procedente ha comunicato all'UEF di Mendrisio il ritiro dell'esecuzione in esame; rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto; ritenuto che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia, mentre, avendo la procedente reso priva d'oggetto la procedura, all'escusso va assegnata un 'indennità solo di appello di fr. 100.--, __________ non essendo comparso né rappresentato in prima sede; pronuncia: 1. L'appello 5 luglio 2001 __________, è dichiarato irricevibile. 2. Non si preleva la tassa di giustizia. Il Consorzio __________ verserà a __________ fr. 100.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione a:       - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud. per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                             La segretaria