Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.11.2000 14.2000.00046
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.2000.00046 Lugano 24 novembre 2000 /EC/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali Segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 marzo 2000 da __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 5/8 novembre 1999 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano con sentenza 7 aprile 2000 ha così deciso: “ 1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 200'412.45 al 5% dal 4.12.1997 al 1.06.1998 su fr. 210'412.45 e dal 2.06.1998 su fr. 200'412.45. 2. La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'000.-- a titolo di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 28 aprile 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 31 maggio 2000 la parte appellata si è opposta al gravame; preso atto che con scritto 9 novembre 2000 il patrocinatore dell’appellante ha dichiarato di ritirare l’appellazione perché le parti avrebbero raggiunto un accordo; considerato che il ritiro dell’appellazione è avvenuto dopo che __________ ha presentato le proprie osservazioni e che pertanto, in mancanza di contrario accordo tra le parti documentato all’Autorità giudicante, si impone l’assegnazione alla parte appellata di un’equa indennità ex art. 62 OTLEF; considerate le peculiarità del caso in esame; decreta: 1. L’appello 28 aprile 2000 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 250.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario