Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 settembre 1996 in re I. T. SA c. A. P.; CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
- che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);
- che viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia; per i quali motivi, richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC pronuncia 1. L’appello 16 settembre 1999 __________ è dichiarato nullo . 2. Non si preleva la tassa di giustizia 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.10.1999 14.1999.95
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.99.00095 Lugano 11 ottobre 1999 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 giugno 1999 da __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16 giugno 1999 dell’UEF di Riviera; sulla quale istanza il Segretario assessore del Distretto di Riviera con sentenza 14 settembre 1999 ha così deciso: “ 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 250.--, già anticipata dall’istante, rimane a suo carico. L’istante rifonderà inoltre a controparte fr. 50.-- a titolo di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente; ritenuto in fatto e considerando in diritto
- che con sentenza 14 settembre 1999 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera ha respinto l’istanza di __________;
- che con atto 16 settembre 1999 __________ si é aggravato contro il pronunciato pretorile;
- che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:
e) le domande d’appello;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
- che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
- che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;
- che l’appellazione si riduce alla semplice manifestazione di dissenso contro la "vostra del 14.9.99 dell'inc. EF. 99.00105 (specie di sentenza)";
- che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 30 settembre 1996 in re I. T. SA c. A. P.; CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
- che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);
- che viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia; per i quali motivi, richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC pronuncia 1. L’appello 16 settembre 1999 __________ è dichiarato nullo . 2. Non si preleva la tassa di giustizia 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria