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14.1999.69

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-09-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.09.1999 14.1999.69

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.99.00069 Lugano 6 settembre 1999 /B/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 maggio 1999 presentata da __________ rappr. da: __________ contro __________ patr. da: avv. __________ sulla cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 luglio 1999 ha così deciso: “1. È pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00. 2./3./4. omissis” Sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 16 luglio 1999 ne postula l’annullamento, con protesta di spese e ripetibili; preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni; rilevato che con ordinanza presidenziale 28 luglio/2 agosto 1999 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto:                    A. Con istanza 17 maggio 1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per l’importo di Fr. 197.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All’udienza di contraddittorio nessuno è comparso. C.   __________ postula l’annullamento del fallimento, invocando da un canto l’avvenuto pagamento dell’importo (doc. 8) e dall’altro sostenendo di essere solvibile. Considerato in diritto:                  1. a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF. L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. b) In casu l’appellante ha sostenuto di avere pagato l’importo posto in esecuzione, producendo una ricevuta 12 luglio 1999 dell’UE di Lugano (doc. 8). Dall’esame di questo documento si evince tuttavia che con l’importo versato a favore della __________ di fr. 232.60 è stata saldata l’esecuzione n. __________del 14 maggio 1999, per la quale non è stata ancora emessa la comminatoria di fallimento. La procedura di fallimento che ci occupa è stata promossa dalla __________ il 10 agosto 1998 con l’esecuzione n. __________per fr. 262.60. Dalla documentazione agli atti non risulta che questa esecuzione sia pure stata saldata. Non essendo pertanto stato pagato il debito oggetto della procedura in esame, non può essere ritenuto adempiuto il presupposto ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF dell’estinzione del debito, compresi gli interessi e le spese, per cui a prescindere dell’asserita solvibilità del debitore, l’appello non può esser accolto. Di conseguenza va pronunciato il fallimento di __________ 2. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante. Per questi motivi, richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF pronuncia:              1. L’appello 16 luglio 1999 di __________, è respinto. 1.1.   Di conseguenza é pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledì __________ alle ore 10.00. 2. La tassa di giustizia di fr. 120.--del presente giudizio, già anticipata dal ____________ resta a suo carico 3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC 4. Intimazione:       -    __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria