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14.1999.127

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-01-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a)

Ex

art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (Roger Giroud,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174

LEF).

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti  pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione,

già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione

della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione

dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, §

36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ  95 (1999) n. 8 p. 172).

b)

In

prima sede il fallimento di __________ è stato decretato per il mancato

pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr. 1'892.55 oltre accessori.

Dalla dichiarazione 2 dicembre 1999 dell’UE di Lugano (doc. B) emerge che

contro il debitore non vi sono più procedure in corso, né risultano iscritti

attestati di carenza di beni.

Sulla

base di questo riscontro oggettivo non può quindi essere ritenuto che

l’appellante non sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi

creditori, né di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una

situazione di insolvibilità per un periodo indeterminato. Il fallimento di

__________ va pertanto annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

E. 2 La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

E. 3 Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________. II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________ III. Intimazione:    -    __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente:                                                                               La segretaria:

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.01.2000 14.1999.127

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.1999.00127 Lugano 12 gennaio 2000 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 25 ottobre 1999 presentata da __________ contro __________ sulla cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 novembre 1999 ha così deciso: " 1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00. 2./3./4. Omissis" Sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 3 dicembre 1999 ne postula l'annullamento, con protesta di spese e ripetibili; preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni; rilevato che con ordinanza presidenziale 9/13 dicembre 1999 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto: A. Con istanza 25 ottobre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 1'892.55 oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All’udienza di contraddittorio del 17 novembre 1999 nessuno è comparso. C. __________ ha postulato l’annullamento del fallimento, invocando di avere saldato tutti i debiti in esecuzione e producendo una dichiarazione 2 dicembre 1999 dell'UE di Lugano (doc. B) attestante che nei confronti dell'appellante non vi sono più procedure esecutive in corso, né risultano iscritti attestati di carenza di beni. considerato in diritto: 1. a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF). L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti  pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ  95 (1999) n. 8 p. 172). b) In prima sede il fallimento di __________ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr. 1'892.55 oltre accessori. Dalla dichiarazione 2 dicembre 1999 dell’UE di Lugano (doc. B) emerge che contro il debitore non vi sono più procedure in corso, né risultano iscritti attestati di carenza di beni. Sulla base di questo riscontro oggettivo non può quindi essere ritenuto che l’appellante non sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi creditori, né di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità per un periodo indeterminato. Il fallimento di __________ va pertanto annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. 2. La tassa di giustizia  è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante. Per questi motivi, richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF pronuncia: I. L’appello 3 dicembre 1999 __________, è accolto. 1. La dichiarazione di fallimento 25 novembre 1999  pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.99.00825, nei confronti di __________, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________. 3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________. II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________ III. Intimazione:    -    __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente:                                                                               La segretaria: