Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.07.1999 14.1999.00035
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.99.00035 Lugano 22 luglio 1999 /MR/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Zali e Giani quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nella causa a procedura sommaria di cui inc.n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, a dipendenza delle istanze di erezione di inventario provvisorio 17 marzo 1999 di __________ nei confronti di __________ nelle esecuzioni in via cambiaria n.__________ e __________ promosse da __________ . Istanze parzialmente accolte dal Pretore che con decisione 31 marzo 1999 ha ordinato all’UE di Lugano di procedere all’allestimento dell’inventario preventivo ex art.183 cpv.1 LEF di tutti i beni della __________ Decisione dedotta in appello da __________ Proj__________ct __________ __________ con atto di appello 6 aprile 1999 chiedente sia giudicato: “1. L’appello è accolto. Conseguentemente la sentenza 31 marzo 1999 resa dal Pretore di Lugano, Sezione 5, è annullata e in riforma è giudicato come segue:
1. L’istanza è respinta.
2. Protestate spese e ripetibili.
2. Protestate spese e ripetibili della seconda sede.” Richiamata l’ordinanza presidenziale 9 aprile 1999 con la quale in parziale accoglimento della domanda di concessione dell’effetto sospensivo, è stata ordinata l’esecuzione del decreto d’inventario 31 marzo 1999, tuttavia con deposito presso l’UE di Lugano dell’esemplare – sigillato – del verbale d’inventario per la creditrice; Preso atto dello scritto 12 luglio 1999 con cui l’appellante comunica che “le parti hanno congiuntamente chiesto il ritiro dell’inventario preventivo contro cui __________ si era appellata” e postula “lo stralcio della procedura ricorsuale senza l’assegnazione di spese e ripetibili”; Preso pure atto dello scritto 9 luglio 1999 dell’UE di Lugano, indirizzato all’avv. __________ con copia all’avv. __________ e allegato allo scritto 12 luglio 1999 sopra citato, con cui l’Ufficio conferma “la comunicazione del 22.6.99 dell’avv. __________ ” e prende atto “del ritiro della domanda di inventario preventivo”; Richiamati l’art. 25 LEF e gli art. 48, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF; Ritenuto che l’esito della procedura giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta e la rinuncia all’attribuzione di indennità alle parti; pronuncia: I. L’appello 6 aprile 1999 di ___________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto. II. La tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 50.–– è a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono indennità alle parti. III. Intimazione a: ____________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria