Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.12.1998 14.1998.72
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.98.00072 Lugano 4 dicembre 1998 /FC/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 maggio 1998 da __________ (patr. da: avv. __________) contro __________ (patr. dall’avv. __________) tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/22 aprile 1998 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 giugno 1998 ha così deciso: “1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 1’000.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 7’000.– a titolo di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 17 luglio 1998 ha chiesto l’accoglimento parziale dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; con osservazioni 12 agosto 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili; preso atto che con scritto 23 novembre 1998 l’avv. __________, quale rappresentante dell’avv. __________, tutore provvisorio di __________, ha prodotto copia di una transazione 26./27./30 ottobre 1998, con cui, per quanto qui di rilievo, l’avv. __________, quale rappresentante della __________ e __________ hanno concordato di rinunciare ad ogni reciproca pretesa e di chiedere lo stralcio della procedura in oggetto, spese a carico di chi le ha anticipate e compensate le ripetibili, ritenuto come la procedura in esame sia così divenuta priva d’oggetto; pronuncia: 1. L’appello 17 luglio 1998 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.–, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________. 3. Intimazione:
– __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria