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14.1998.70

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-02-11 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 L’art. 18 cpv.1 TOA stabilisce che per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art.9 della tariffa, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. L’art. 19 TOA stabilisce per contro che per le istanze di sequestro l’onorario va dal 20% al 70 % dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 della stessa tariffa sulla media fra il valore dei beni sequestrati e l’importo del credito garantito, ritenuto un massimo di Fr. 50’000.--.

E. 3 Considerato che come detto le indennità da assegnare nelle procedure sommarie  in materia di esecuzione sono rette dalla normativa federale - in particolare dall’art. 62 cpv.1 OTLEF - e che per il calcolo delle stesse la tariffa cantonale può servire in ogni caso soltanto da semplice riferimento, questa Camera ritiene - in via pregiudiziale - che per la determinazione di un’“equa indennità” nel senso della citata norma si possa e debba far capo all’art.18 della TOA, non giustificandosi un diverso trattamento per le procedure in tema di sequestro rispetto alle altre procedure sommarie, pure rette dai nuovi art. 19 e segg. LALEF.

E. 4 In concreto il patrocinatore di __________ ha redatto l'istanza 10 giugno 1998 (di

E. 5 Tassa di giustizia e indennità di appello seguono il grado di soccombenza (art. 48, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF). L'appellante ha postulato il riconoscimento di fr. 2'000.-- a titolo di indennità di primo grado. I convenuti hanno chiesto la conferma della decisione pretorile. Si giustifica quindi una ripartizione di 3/4 a carico di __________ e di 1/4 a carico di __________ e ____________________ Richiamato l’art. 25 LEF e la vigente OTLEF, pronuncia: I. L’appello 6 luglio 1998 __________, è parzialmente accolto. § Di conseguenza la sentenza 23 giugno 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata: “1. omissis

2.  La tassa di giustizia di fr. 120.--, da anticipare dall'opponente, è posta a carico di __________ e __________ in solido, i quali pure in solido rifonderanno a __________ fr. 600.-- a titolo di ripetibili. 3. omissis .” II. La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 200.-- è posta a carico dell’appellante per 3/4, mentre per 1/4 è posta, in solido, a carico degli appellati. __________ rifonderà a __________ e __________ fr. 50.-- per quota di indennità di appello. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno- Campagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

E. 19 TOA stabilisce per contro che per le istanze di sequestro l’onorario va dal 20% al 70 % dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 della stessa tariffa sulla media fra il valore dei beni sequestrati e l’importo del credito garantito, ritenuto un massimo di Fr. 50’000.--.

3.Considerato che come detto le indennità da assegnare nelle procedure sommarie  in materia di esecuzione sono rette dalla normativa federale - in particolare dall’art. 62 cpv.1 OTLEF - e che per il calcolo delle stesse la tariffa cantonale può servire in ogni caso soltanto da semplice riferimento, questa Camera ritiene - in via pregiudiziale - che per la determinazione di un’“equa indennità” nel senso della citata norma si possa e debba far capo all’art.18 della TOA, non giustificandosi un diverso trattamento per le procedure in tema di sequestro rispetto alle altre procedure sommarie, pure rette dai nuovi art. 19 e segg. LALEF.

4.In concreto il patrocinatore di __________ ha redatto l'istanza 10 giugno 1998 (di 5 pagine e nel complesso di limitata difficoltà) e partecipato all'udienza 19 giugno 1998, che, a giudicare dal verbale si è protratta oltre la media. L'opposizione era riferita ad un sequestro per fr. 22'382.75. A queste condizioni un’indennità di fr. 600.--, tenuto conto di percentuali medie, può essere ritenuta equa.

La tassa di giustizia, nel caso specifico fissata in fr. 120.--, è una tassa globale che copre tutte le spese (cfr. 49 cpv. 1 OTLEF). Il giudice non può quindi caricare le spese separatamente.

5.Tassa di giustizia e indennità di appello seguono il grado di soccombenza (art. 48, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF). L'appellante ha postulato il riconoscimento di fr. 2'000.-- a titolo di indennità di primo grado. I convenuti hanno chiesto la conferma della decisione pretorile. Si giustifica quindi una ripartizione di 3/4 a carico di __________ e di 1/4 a carico di __________ e ____________________

Richiamato l’art. 25 LEF e la vigente OTLEF,

pronuncia:

I.L’appello 6 luglio 1998 __________, è parzialmente accolto.

§Di conseguenza la sentenza 23 giugno 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:

“1.omissis

2.  La tassa di giustizia di fr. 120.--, da anticipare dall'opponente, è posta a carico di __________ e __________ in solido, i quali pure in solido rifonderanno a __________ fr. 600.-- a titolo di ripetibili.

3.omissis.”

II.La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 200.-- è posta a carico dell’appellante per 3/4, mentre per 1/4 è posta, in solido, a carico degli appellati. __________ rifonderà a __________ e __________ fr. 50.-- per quota di indennità di appello.

III.Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno- Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.98.00070

Lugano

11 febbraio 1999/FA/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente,Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 giugno 1998 da

__________

patr. dallo studio legale __________

contro

__________

__________

entrambi patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere l'ammissione dell'opposizione al decreto di sequestro 9 giugno 1998 ottenuto dai convenuti nei suoi confronti;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 23 giugno 1998 ha così deciso:

“1.L’opposizione è accolta e di conseguenza il sequestro di cui al decreto __________ di questo Pretore è revocato.

2.La tassa di giustizia di fr. 120.-- e le spese, da anticipare dall'opponente, sono a carico dei convenuti in solido, i quali pure in solido gli rifonderanno fr. 300.-- per ripetibili.”

in fatto:A.Su istanza di __________ e __________ il Pretore di Locarno-Campagna ha decretato il sequestro di un'autovettura che i sequestranti hanno indicato essere di proprietà di ____________________a copertura di un credito di fr. 22'382.75. Quest'ultimo, con atto 10 giugno 1998, si è opposto al sequestro ex art. 278 LEF, argomentando che non era data la causa di sequestro e che il bene sequestrato non era di sua proprietà. Dopo aver udito le parti all'udienza 19 giugno 1998, il Pretore, in data 23 giugno 1998, ha accolto l'opposizione e revocato il sequestro, assegnando a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili.

B.Con appello 6 luglio 1998 __________ postula la riforma della decisione di prima sede in punto all’ammontare delle ripetibili, che andrebbero quantificate in almeno fr. 2'000. In particolare il giudice di prime cure non avrebbe considerato la temerarietà dell'istanza di sequestro, il tempo impiegato dal patrocinatore dell'appellante per preparare e gestire la procedura di opposizione e l'art. 19 TOA che sarebbe dovuto essere applicato.

Con osservazioni 4 agosto 1998 __________ e __________ hanno postulato la conferma dell'indennità, così come stabilite dal Pretore

Considerando

in diritto:                   1.Per i combinati art. 25 n.2 lett. a LEF, art. 20 cpv.1 LALEF e 62 cpv.1 OTLEF, nelle procedure sommarie in materia di sequestro (art. 278 LEF) il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente al pagamento di un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons.3b e 3c, il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese sopportate e il suo ammontare deve essere fissato nella decisione. Sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è poi espresso in DTF 119 III 69, statuendo che l’indennità -nelle procedure sommarie in materia di esecuzione- può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv.1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla Tariffa dell’Ordine degli Avvocati solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (DTF 119 III 69 cons.3b e rif.ivi).

2.L’art. 18 cpv.1 TOA stabilisce che per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art.9 della tariffa, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. L’art. 19 TOA stabilisce per contro che per le istanze di sequestro l’onorario va dal 20% al 70 % dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 della stessa tariffa sulla media fra il valore dei beni sequestrati e l’importo del credito garantito, ritenuto un massimo di Fr. 50’000.--.

3.Considerato che come detto le indennità da assegnare nelle procedure sommarie  in materia di esecuzione sono rette dalla normativa federale - in particolare dall’art. 62 cpv.1 OTLEF - e che per il calcolo delle stesse la tariffa cantonale può servire in ogni caso soltanto da semplice riferimento, questa Camera ritiene - in via pregiudiziale - che per la determinazione di un’“equa indennità” nel senso della citata norma si possa e debba far capo all’art.18 della TOA, non giustificandosi un diverso trattamento per le procedure in tema di sequestro rispetto alle altre procedure sommarie, pure rette dai nuovi art. 19 e segg. LALEF.

4.In concreto il patrocinatore di __________ ha redatto l'istanza 10 giugno 1998 (di 5 pagine e nel complesso di limitata difficoltà) e partecipato all'udienza 19 giugno 1998, che, a giudicare dal verbale si è protratta oltre la media. L'opposizione era riferita ad un sequestro per fr. 22'382.75. A queste condizioni un’indennità di fr. 600.--, tenuto conto di percentuali medie, può essere ritenuta equa.

La tassa di giustizia, nel caso specifico fissata in fr. 120.--, è una tassa globale che copre tutte le spese (cfr. 49 cpv. 1 OTLEF). Il giudice non può quindi caricare le spese separatamente.

5.Tassa di giustizia e indennità di appello seguono il grado di soccombenza (art. 48, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF). L'appellante ha postulato il riconoscimento di fr. 2'000.-- a titolo di indennità di primo grado. I convenuti hanno chiesto la conferma della decisione pretorile. Si giustifica quindi una ripartizione di 3/4 a carico di __________ e di 1/4 a carico di __________ e ____________________

Richiamato l’art. 25 LEF e la vigente OTLEF,

pronuncia:

I.L’appello 6 luglio 1998 __________, è parzialmente accolto.

§Di conseguenza la sentenza 23 giugno 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:

“1.omissis

2.  La tassa di giustizia di fr. 120.--, da anticipare dall'opponente, è posta a carico di __________ e __________ in solido, i quali pure in solido rifonderanno a __________ fr. 600.-- a titolo di ripetibili.

3.omissis.”

II.La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 200.-- è posta a carico dell’appellante per 3/4, mentre per 1/4 è posta, in solido, a carico degli appellati. __________ rifonderà a __________ e __________ fr. 50.-- per quota di indennità di appello.

III.Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno- Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria