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14.1998.59

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-10-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le nuove allegazioni d’appello e i due nuovi documenti prodotti in questa sede sono proceduralmente irriti ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC: la procedura d’appello si caratterizza infatti quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità - appunto perché basata sui fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede - che queste emergenze processuali possano essere mutate (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989 p. 333). Il giudizio avverrà quindi solo sulla base degli elementi noti al primo giudice.

E. 2 L'escusso ha eccepito di non aver ricevuto la decisione amministrativa che __________ ha posto quale titolo legittimante il rigetto definitivo dell'opposizione. a) Come ha già correttamente evidenziato il primo giudice, la precettante ha prodotto il noto "avviso" privo però della prova dell'avvenuta intimazione. Il doc. B non risulta peraltro nemmeno essere stato inviato per raccomandata, mancando qualsivoglia indicazione in tal senso. L'onere della prova della corretta intimazione di una decisione amministrativa incombe in tutta evidenza a chi se ne prevale: mancando tale prova, il titolo di rigetto prospettato diviene privo di effetti. b) Visto l'esito, può qui restare indecisa la questione se l'avviso costituisca o no una decisione amministrativa, oppure se la sua natura si esaurisca in una semplice sollecitatoria che può trarre forza solo se accompagnata dalla decisione amministrativa che la precede. La causale del precetto esecutivo (fattura del 13 novembre 1997, peraltro non prodotta) farebbe piuttosto propendere per un'efficacia limitata del cosiddetto "avviso": la questione non occorre però che venga vagliata oltre.

E. 3 L'appello deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia resta a carico dell'appellante. Non si assegnano indennità d'appello, non avendo l'escusso formulato osservazioni. Richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 80 ss. LAMal PRONUNCIA 1. L’appello

E. 4 giugno 1998 della __________ - __________, è respinto. 2. La tassa di giustizia  in fr. 240.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________. Non si assegnano indennità d'appello. 3. Intimazione a:        __________ __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                           La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.10.1998 14.1998.59

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.98.00059 Lugano 23 ottobre 1998 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente) segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 aprile 1998 da __________ contro __________ (patr. dall'avv. __________ per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n__________ del 20/25 marzo 1998 dell'UE di Lugano per fr. 8'208.-- oltre accessori; sulla quale istanza ha così deciso il 27 maggio 1998:

1.  L'istanza è respinta.

2.  La tassa di giustizia in fr. 160.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 280.-- di indennità; decisione tempestivamente dedotta in appello il 4 giugno 1998 dalla precettante che ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione; l'escusso

- patrocinato solo dal 29 settembre 1998 dall'avv. __________ - non ha presentato osservazioni; ritenuto in fatto: A. __________ procede contro ____________________ per il titolo di "1) fact. 14431130 del 13.11.1997 fr. 8'208.--; 2) spese". Al precetto esecutivo n. 601822 del 20/25 marzo 1998 dell'UE di Lugano l'escusso ha interposto tempestiva opposizione. B. La precettante ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione con riferimento all'atto denominato "avviso" del 16 febbraio 1998 (doc. B, unico documento prodotto oltre al PE) così formulato: "Malgrado il nostro sollecito, gli importi menzionati sulla presente non sono ancora stati versati. La invitiamo a regolarizzare la Sua posizione entro 10 giorni onde evitare la riscossione di tale somma per vie giudiziarie. (...) Se al ricevimento della presente i versamenti non sono ancora stati effettuati e nel caso in cui non ne accetti il contenuto, ai sensi dell'art. 85 LAMal Lei può presentare opposizione entro 30 giorni dalla notifica presso la __________ (...). Alla scadenza del termine d'opposizione, che non può essere prolungato, il presente avviso avrà valore definitivo". In calce è indicato l'importo sollecitato nei seguenti termini: "Addebitare una partita di conteggio 14431130                     13.11.1997                             8208.00 spese di sollecitazione                                                    15.00 Saldo a nostro favore                                                   8223.00 C. Sul doc. B vi è la stampigliatura "pas d'opposition dans le délai imparti", con sigla manoscritta sovrapposta. D. All'udienza per il contraddittorio è comparso solo l'escusso, evidenziando di nulla dovere a __________ già per il fatto che dal 1993/94 è affiliato alla __________; dal profilo formale l'escusso ha eccepito di non aver ricevuto la decisione 16 febbraio 1998, rilevando che agli atti manca la prova dell'avvenuta notificazione. E. Con sentenza 27 maggio 1998 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, atteso che:

-     dal doc. B non risulta la prova dell'avvenuta regolare intimazione al convenuto;

-     dal doc. 1 risulta che l'escusso è assicurata presso la __________ dal 1. settembre 1994. F. Con tempestivo appello, la Cassa ha chiesto il rigetto definitivo sulla base di due documenti prodotti per la prima volta in questa sede, ritenuto che il PE si riferisce ai premi impagati degli assicurati __________, __________ e ____________________ e che lo stipulante delle assicurazioni è __________. G. L'escusso non ha formulato osservazioni. Considerato in diritto: 1. Le nuove allegazioni d’appello e i due nuovi documenti prodotti in questa sede sono proceduralmente irriti ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC: la procedura d’appello si caratterizza infatti quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità - appunto perché basata sui fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede - che queste emergenze processuali possano essere mutate (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989 p. 333). Il giudizio avverrà quindi solo sulla base degli elementi noti al primo giudice. 2. L'escusso ha eccepito di non aver ricevuto la decisione amministrativa che __________ ha posto quale titolo legittimante il rigetto definitivo dell'opposizione. a) Come ha già correttamente evidenziato il primo giudice, la precettante ha prodotto il noto "avviso" privo però della prova dell'avvenuta intimazione. Il doc. B non risulta peraltro nemmeno essere stato inviato per raccomandata, mancando qualsivoglia indicazione in tal senso. L'onere della prova della corretta intimazione di una decisione amministrativa incombe in tutta evidenza a chi se ne prevale: mancando tale prova, il titolo di rigetto prospettato diviene privo di effetti. b) Visto l'esito, può qui restare indecisa la questione se l'avviso costituisca o no una decisione amministrativa, oppure se la sua natura si esaurisca in una semplice sollecitatoria che può trarre forza solo se accompagnata dalla decisione amministrativa che la precede. La causale del precetto esecutivo (fattura del 13 novembre 1997, peraltro non prodotta) farebbe piuttosto propendere per un'efficacia limitata del cosiddetto "avviso": la questione non occorre però che venga vagliata oltre. 3. L'appello deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia resta a carico dell'appellante. Non si assegnano indennità d'appello, non avendo l'escusso formulato osservazioni. Richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 80 ss. LAMal PRONUNCIA 1. L’appello 4 giugno 1998 della __________ - __________, è respinto. 2. La tassa di giustizia  in fr. 240.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________. Non si assegnano indennità d'appello. 3. Intimazione a:        __________ __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                           La segretaria