Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.07.1998 14.1998.58
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.98.00058 Lugano 28 luglio 1998 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente) segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera visto l’appello 2 giugno 1998 nella causa promossa da __________ patr. da: avv. __________ contro __________, evidenziato che l’azione ex art. 85a LEF è volta in primo luogo all’accertamento dell’inesistenza del credito dedotto in esecuzione e solo in via accessoria può tendere anche all’ordine di far iscrivere all’Ufficio esecuzione, nel registro delle esecuzioni in corrispondenza di quella topica, la lettera E che significa estinzione dell’esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema di esecuzione e fallimento e nella contabilità, del 5 giugno 1996 (Rform, in RS 281.31); ritenuto trattarsi di azione di merito, ancorchè accelerata, non impugnabile alla CEF; rilevato che l’istanza al Pretore, ancorché richiami l’art. 85a LEF, è costruita in sostanza sull’art. 85 LEF; atteso che comunque non sarebbero stati dati i presupposti per accedere a quanto richiesto nemmeno ex art. 85 LEF in procedura sommaria; evidenziato in via abbondanziale che contrariamente all’assunto pretorile la via dell’art. 85a LEF è data quando vi è un interesse giuridico, come potrebbe essere quando il quantum del PE fosse suscettibile di pregiudicare ad esempio una domanda di credito bancario formulata dall’escusso, e vi fossero comunque rischi concreti di pregiudizio in connessione con domande di informazione ex art. 8a LEF, contrariamente alle tesi di Jaeger/Walder/Kull/Kottmann (cfr. CEF 15 gennaio 1998 in re M.P: c. S.SA), che considerano solo un caso di applicazione e ne omettono altri pure meritevoli di approfondimento giudiziale; preso atto che con scritto 22 giugno 1998 il patrocinatore di __________ ha ritirato l’appello; ritenuto come il gravame sia così divenuto privo d’oggetto; rilevato che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia; pronuncia 1. L’appello 2 giugno 1998 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. Non si preleva la tassa di giustizia. 3. Intimazione: __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria