Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.07.1998 14.1998.36
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.98.00036 Lugano 29 luglio 1998 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali assente) segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 gennaio 1998 da __________ patr. dall'avv. __________ contro __________ patr. dall'avv. __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n__________ del 19 gennaio 1998 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 marzo 1998 ha così deciso: “ 1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria. 2. La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’400.-- a titolo di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso, che con atto 26 marzo 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; con osservazioni 30 aprile 1998 la parte appellata ha comunicato di avere lo stesso giorno ritirato l’esecuzione n. __________dell’UE di Lugano, producendo copia del ritiro; ritenuto come in seguito al ritiro dell’esecuzione in esame da parte della procedente, la procedura di appello è divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli; preso atto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto; rilevato che un tale riparto non è stato concordato dalle parti, per cui la tassa di giustizia di Fr. 450.-- e l'indennità fissata in Fr. 1'400.--, in considerazione del valore litigioso di Fr. 121'000.-- oltre interessi, vanno caricate alla parte appellata pronuncia 1. L’appello 26 marzo 1998 __________ è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata __________, è posta a carico della __________ la quale rifonderà __________ fr. 1’400.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - avv. __________ - avv. __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria