Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 febbraio 1998 di __________, è inammissibile siccome tardiva. 2. La tassa di giustizia di Fr. 100.-- è a carico di __________. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.03.1998 14.1998.16
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.98.00016 Lugano 26 marzo 1998 /B/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 novembre 1997 da __________ patr. dall’avv. __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25 settembre 1997 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 22 gennaio 1998 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 350.-- a titolo di indennità.” Sentenza dedotta in appello dall’escussa che con atto 17 febbraio 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza; ritenuto in fatto e considerando in diritto
– che la sentenza 22 gennaio 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata spedita lo stesso giorno per invio raccomandato all’escussa;
– che secondo la ricerca postale la sentenza è stata distribuita all’appellante il 26 gennaio 1998;
– che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
– che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 27 gennaio 1998, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 26 gennaio 1998, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;
– che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza giovedì 5 febbraio 1998, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 17 febbraio 1998
– che pertanto la tassa di giustizia è a carico dell’appellante; per questi motivi, richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC pronuncia: 1. L’appellazione 17 febbraio 1998 di __________, è inammissibile siccome tardiva. 2. La tassa di giustizia di Fr. 100.-- è a carico di __________. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria