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14.1998.146

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.05.2003 14.1998.146

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.1998.146 Lugano 28 maggio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 novembre 1998 da __________ patr. dall’avv. __________ contro __________ patr. dall’avv. __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 13/15 ottobre 1998 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 novembre 1998 ha così deciso: “1.     L’istanza è respinta.

2.       La tassa di giustizia in fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità.” Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente che con atto 10 dicembre 1998 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili; rilevato che con osservazioni 8 gennaio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; preso atto che con decreto 24 settembre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento della __________; ritenuto che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro la fallita cessano di diritto durante la procedura di fallimento; preso atto che la procedura di fallimento è stata nel frattempo chiusa e che la __________ è stata cancellata d'ufficio dal Registro di commercio il 7 marzo 2003; considerato come la procedura d'appello sia così divenuta priva d'oggetto, per cui va stralciata dai ruoli; ritenuto che malgrado la soccombenza, essendo __________ stata cancellata dal Registro di commercio il 7 marzo 2003, la stessa non può più essere condannata al pagamento della tassa di giustizia e alla rifusione di ripetibili a controparte pronuncia: 1. L'appello 10 dicembre 1998 __________ è stralciato dai ruoli. 2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, resta a carica di chi l’ha anticipata. A __________ saranno retrocessi fr. 350.--versati in eccedenza. Non si assegnano indennità. 3. Intimazione:      - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria