Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.07.1999 14.1998.128
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.98.00128 Lugano 23 luglio 1999 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente) segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. EF.__________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 25 settembre 1998 da __________ patr. dallo Studio legale __________ contro arch. __________ patr. dall'avv. __________ che la Pretore con sentenza 22 ottobre 1998 ha accolto rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/23 settembre 1998 dell’UE di Lugano. Ed ora sull’appello 3 novembre 1998 dell’arch. __________ che chiede la reiezione dell’istanza. Considerato che la __________ ha presentato istanza di rigetto dell’opposizione per fr. 7’666 oltre interessi al 7% di fr. 3’833 dal 1. agosto 1998 e di fr. 3’833.-- dal 1. settembre 1998; che ex art. 13 LOG il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8’000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore; che ex art. 5 CPC se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla domanda; che l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata in Pretura riguardava un credito di fr. 7’666.--, per cui la decisione della Pretore assume il connotato di inappellabile e non può essere impugnata con appello ma unicamente con ricorso per cassazione; che di conseguenza si giustifica la trasmissione d’ufficio del gravame alla Camera di cassazione civile per sua competenza; per i quali motivi in applicazione dell’art. 126 CPC pronuncia 1. L’appello (recte: ricorso per cassazione) 3 novembre 1998 dell’arch. __________, è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello. 2. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria