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Incarto n.14.98.00108
Lugano
28 settembre 1998/FP/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani, quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sullistanza 25 settembre 1998 presentata da
__________patrocinato dallo studio legale avv. __________
intesa ad ottenere la sospensione dellesecuzione ai sensi dellart. 85 LEF nella procedura fallimentare dipendente da istanza 29 luglio 1998 promossa da
__________
chiedente il fallimento dell'escusso con riferimento al precetto esecutivo n. __________ dellUEF di Lugano;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con listanza in esame, fondata sullart. 85 LEF, __________ chiede alla Camera di eccezione e fallimenti del Tribunale di Appello la sospensione della procedura esecutiva intentata contro di lui da __________, richiamando ludienza di contraddittorio del 2 settembre 1998 conseguente allistanza di fallimento proposta dalla creditrice, ove egli ha riferito al Pretore di avere ottenuto una dilazione del proprio debito, e lo scritto 25 settembre 1998 della procedente, con la quale essa ha chiesto lannullamento della procedura di fallimento (doc. D);
che la creditrice, in effetti, con il citato scritto ha chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello di annullare la procedura fallimentare in rassegna;
che listanza non è stata intimata alla creditrice per la presentazione dello osservazioni;
che, così come formulata, la domanda di __________ è dacchito inammissibile, poiché listante non soltanto non indica quale decisione del Pretore essa intende impugnare davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello e per quali ragioni, ma nemmeno pretende di agire in qualità di appellante, condicio sine qua non per rivolgersi nellambito di procedimenti come quello in esame - cause a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti - allautorità ricorsuale cantonale (CEF e Corte di cassazione civile del Tribunale di appello) e per chiedere, se dal caso, decisioni di natura provvisionale (effetto sospensivo);
che listanza, intesa ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dellart. 85 LEF - la cui decisione spetta anzitutto al giudice di prime cure e non alla Camera di esecuzione e fallimenti, come preteso dallistante - risulta poi addirittura incomprensibile, ove soltanto si consideri che in data 18 settembre 1998 è stato pronunciato il fallimento contro lescusso, ciò che rende addirittura priva di oggetto e nemmeno ammissibile una richiesta di tale indole (Messaggio concernente la revisione della LEF, FF 1991 III, pag. 50);
che contro il decreto di fallimento è infatti dato il rimedio dellappello (art. 174 LEF), con possibilità di richiesta di effetto sospensivo al Presidente della Camera adita (art. 22 cpv. 3 LALEF);
che listante non si è avvalso di tale rimedio, optando per contro per un iter curioso, ossia sollecitando la Camera di esecuzione e fallimenti a sospendere lesecuzione ai sensi dellart. 85 LEF come autorità di primo grado, ossia senza prima insorgere contro una concreta decisione che il Pretore -a torto o a ragione- avrebbe preso nei suoi confronti;
che per queste ragioni listanza - proposta con leggerezza, ove si consideri che lestensore è un licenziato in diritto - va pertanto dichiarata inammissibile senza ulteriori formalità, con carico di spese e tassa di giustizia allistante (art. 61 OTLEF);
che, infine, si volesse anche per denegata ipotesi considerare listanza come ricorso contro il decreto di fallimento - anche alla luce della richiesta della creditrice di annullare la procedura fallimentare - il destino del debitore sarebbe comunque segnato, ove si consideri che egli non ha in ogni modo reso verosimile la sua solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF);
per queste ragioni
pronuncia
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il vicepresidente La segretaria