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14.1998.00089

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-10-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Sachverhalt

nuovi. Successive richieste di adeguamento della garanzia (sia di aumento che

di diminuzione) a nuove circostanze potranno essere oggetto di separate

procedure in contraddittorio, che nel Cantone Ticino sono pure rette dall’art.

20 LALEF, atteso che l’assenza in tale norma dell’indicazione esplicita

dell’art. 273 LEF va considerata lacuna in senso proprio della legge.

4.

4.1.

In

concreto nel decreto 31 luglio 1998 si legge in particolare che “al debitore è

data facoltà di chiedere la prestazione di una garanzia di primaria banca

svizzera o altro titolo equivalente entro 10 giorni dall’intimazione del

verbale di sequestro ad opera dell’Ufficio esecuzione, documentandone le

ragioni, segnatamente avuto riguardo all’importo effettivamente sequestrato”.

Il sequestro è stato dunque ordinato (ed eseguito) senza l’imposizione di una

garanzia. L’indicazione esplicita nel decreto della facoltà per il debitore di

chiedere una garanzia - se pure può risultare di una certa utilità per il

debitore che non fosse cognito dei suoi diritti - è tuttavia in parte ambigua e

comunque incompleta, lasciando intendere infatti da un lato che  la facoltà

accennata spetti soltanto al debitore e non anche a terzi e dall’altra che la

richiesta di garanzia debba sempre essere disgiunta dall’eventuale opposizione

(cui per altro è fatto cenno nelle osservazioni in calce al decreto), ciò che

invece non è affatto il caso. Come visto (cfr. cons. 3.2.) l’imposizione della

garanzia, come pure la determinazione del suo ammontare, dipendono

essenzialmente dal grado di verosimiglianza raggiunto circa l’esistenza del

credito, della causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore, di modo

che il giudice non può prescindere dal porre a fondamento del proprio giudizio

sulla garanzia quegli stessi elementi sui quali ha basato la decisione relativa

al sequestro. Ciò vale nel caso di imposizione della garanzia

ab initio

- dove gli elementi sono forniti esclusivamente dalle allegazioni e prove

addotte dal creditore - come pure nel caso di imposizione successiva - dove

invece gli elementi fattuali risultano dagli accertamenti esperiti in

contraddittorio, avvenga esso nell’ambito della eventuale procedura di

opposizione oppure - in assenza di opposizione rispettivamente in una fase ad

essa successiva - nell’ambito di una procedura a sé stante pure retta dall’art.

20 LALEF.

4.2.

La

richiesta di garanzia in esame è stata formulata nei dieci giorni dalla

ricezione del verbale di sequestro, con atto 10 agosto 1998 distinto, ma

contemporaneo all’opposizione al sequestro. I due atti - che a rigore in

siffatte circostanze sarebbero dovuti essere trattati nell’ambito di un’unica

procedura - sono stati invece istruiti (il primo atto mediante semplice scambio

di allegati scritti, il secondo mediante citazione ad un’udienza) e decisi

separatamente, l’istanza di garanzia essendo stata prolata qualche giorno prima

della discussione sull’opposizione al sequestro. Il singolare

modus operandi

adottato dalla prima istanza ha di fatto arbitrariamente disgiunto la questione

della garanzia da quella intrinsecamente connessa del sequestro, escludendo in

questo modo la possibilità di considerare nel giudizio sulla garanzia in

particolare gli elementi fattuali riferiti alla verosimiglianza dei presupposti

del sequestro emersi nella (in quel momento) ancora pendente procedura di

opposizione. Siffatto errore procedurale, di per sé rilevante, non incide

tuttavia sulla questione della ricevibilità del presente gravame, che infatti

per le considerazioni esposte al cons.3.4. dev’essere in linea di principio

senz’altro ammessa.

5.

Tuttavia,

prima di entrare nel merito dell’appello occorre esaminare la questione

se

una garanzia ex art. 273 LEF possa essere imposta anche quando il sequestro sia

decaduto. Come ricordato in narrativa, sub L, nelle more della procedura di

appello, l’UE di Lugano, con provvedimento formale 13 aprile 1999, ha annullato

i cinque sequestri. Con

atto 27 maggio 1999 __________, rilevando come

la procedura di sequestro ”su cui poggia a sua volta quella menzionata a

margine (relativa al ricorso contro il decreto di prestazione di una garanzia

ex art. 273 LEF, n.d.r.) ”si sia nel frattempo esaurita”, e “in considerazione

del fatto che la richiesta di garanzia da parte di terzi che si ritengono lesi

dal sequestro trae giustificazione dall’esistenza di una procedura di

sequestro” ha postulato che “la procedura (...) menzionata a margine venga

chiusa, in quanto divenuta priva di oggetto”. L’appellata, cui l’atto 27 maggio

1999 è stato intimato, non ha presentato osservazioni.

5.1.

Come

esposto al cons.3., la garanzia ex art. 273 LEF è strettamente connessa con

l’esistenza del sequestro. La sua imposizione - così come il suo ammontare -

dipendono infatti dal grado di verosimiglianza raggiunto in merito alla

realizzazione dei presupposti (materiali) del sequestro. L’obbligo di

prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF dev’essere considerato tuttavia di

natura accessoria al sequestro, nel senso che presuppone che il sequestro sia ancora

in vigore. In caso contrario diverrebbe infatti priva di senso la comminatoria

della non esecuzione del sequestro, rispettivamente della sua decadenza (con

conseguente liberazione dei beni sequestrati) qualora la garanzia - imposta

ab

initio

oppure successivamente -non venisse (tempestivamente) prestata.

Nel

caso in esame, essendo stati annullati i sequestri chiesti da __________ nei

confronti di __________ e delle __________ (__________) __________, __________,

e __________, non può più porsi la questione di un eventuale obbligo della

creditrice sequestrante di prestare una garanzia ex art. 273 LEF, quand’anche

chiesta da un terzo preteso danneggiato dai sequestri. Qualora del resto la

creditrice sequestrante non prestasse la garanzia stabilita in prima sede -

oggetto del presente gravame - si avrebbe per conseguenza unicamente la

“decadenza” di sequestri già “annullati” dall’Ufficio esecuzione.Il gravame va

pertanto evaso nel senso di dichiarare priva di oggetto l’istanza di

prestazione della garanzia e caduco il giudizio pretorile impugnato.

6.

Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

OTLEF). Nel caso di specie, atteso che i sequestri sono decaduti in seguito a

mancata convalida da parte di __________, si giustifica caricare spese e

indennità alla parte appellante, che va considerata nell’esito parte

desistente.

Richiamati gli art. 271 ss. LEF, per le

spese la OTLEF

pronuncia:

I.

L’istanza

di prestazione di cauzione processuale 4 settembre 1998 di __________,

__________ (__________), è irricevibile.

II.

L’appello

4 settembre 1998 di __________, __________ (__________), è evaso nel senso che

la decisione 28 agosto 1998 della Segretaria assessore della Pretura del

Distretto di Lugano, Sezione 4, è annullata e l’istanza di prestazione di

garanzia 10 agosto 1998 di __________, __________, è dichiarata priva di

oggetto.

III.

La

tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 300.--, anticipata

dall’appellante, è a carico di __________, __________ (__________), che verserà

a __________, __________, l’importo di Fr. 500.-- per parte d’indennità

d’appello.

IV.

Intimazione

a:

___________

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente                                                                             La

segretaria

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Preliminarmente va rilevato che la richiesta dell’appellante di fare obbligo alla controparte di prestare una cauzione processuale è inammissibile nell’ambito di una procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti, in cui per la determinazione delle spese giudiziarie e delle indennità è esclusivamente applicabile la OTLEF. Infatti, così come questa Camera aveva già avuto modo di statuire a proposito dell’art. 67 TarLEF in vigore fino al 31 dicembre 1996 (cfr. Rep.1989, p.515), anche il silenzio in merito alla cauzione giudiziale dei nuovi art. 61 e 62 OTLEF - che riprendono in sostanza la normativa precedente - è da intendersi quale silenzio qualificato, avuto riguardo alla specificità della normativa LEF che impone di prescindere da quanto è incompatibile con il principio di celerità. Ne consegue che la domanda di cauzione dell’appellante va senz’altro dichiarata irricevibile.

E. 2.1 Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a fr. 2’000.-- competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n.2 lett.a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio. Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv. 1 LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF). La nuova decisione (sull’opposizione) può essere impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett.b LOG) - e le parti possono avvalersi di fatti nuovi (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF).

E. 2.2 La via dell’opposizione è tuttavia ammessa soltanto in caso di concessione del sequestro: essa è infatti aperta a chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro, sia esso il debitore o un terzo (cfr. art. 278 cpv. 1 LEF), non invece al creditore in caso di non concessione del sequestro. Contro la decisione che rigetta integralmente o parzialmente una domanda di sequestro il legislatore federale ha infatti consapevolmente rinunciato a istituire un rimedio di diritto, lasciando tale facoltà ai singoli Cantoni, come già riconosceva il diritto previgente (cfr. DTF 119 III 92 cons.1, 91 III 28; Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III 123; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

E. 2.3 Nel

Cantone Ticino la normativa cantonale non prevede espressamente un rimedio

contro la decisione che respinge totalmente o parzialmente una domanda di

sequestro. Non lo prevedevano le norme cantonali in vigore prima della

revisione della LEF (e fino alla metà del 1997) - in particolare gli art. da

385 a 388 CPC e la Legge cantonale di applicazione della legge federale

sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 marzo 1911 (LALEF) nel tenore previgente

- né lo prevedono quelle introdotte con la Legge (cantonale) concernente

l’adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre

1994 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997,

in vigore dal 6 giugno 1997 (BU 1997, p.269 ss.). In particolare sulle

impugnazioni contro decisioni giudiziarie in tema di esecuzione e fallimento

(cfr. art. 22 LALEF) il primo (termini per impugnare) e il terzo (effetto

sospensivo) capoverso dell’attuale norma si limitano a riprendere il terzo

rispettivamente il quarto capoverso dell’abrogato art. 388 CPC, l’art. 22 cpv.

2 LALEF stabilisce esplicitamente l’inammissibilità dell’appello e del ricorso

adesivi, mentre l’art. 22 cpv. 4 LALEF prevede nei limiti imposti dal diritto

federale la facoltà delle parti di avvalersi di fatti nuovi. Tuttavia già sotto

il regime della normativa previgente questa Camera nella sentenza 20 marzo 1996

in re

H.H. J.P. c. L.S. (Rep.1996, p.300) aveva ritenuto di modificare

la propria giurisprudenza nel senso di ammettere il rimedio dell’appello - nei

limiti della competenza appellabile del Pretore - contro la decisione che

rifiuta totalmente o parzialmente una domanda di sequestro, e ciò in consonanza

con la giurisprudenza sviluppata in materia di concordato. L’ammissibilità dell’appello

è stata confermata anche dopo le modifiche legislative nel frattempo entrate in

vigore - segnatamente in un caso in cui il giudice aveva respinto la domanda di

sequestro (sentenza CEF 26 giugno 1998

in re

I. SpA. c. P. SpA) - con il

rilievo che in sede di appello contro il rifiuto del sequestro non si possono

addurre

nova

(cfr. art. 321 cpv. 1 lett.b CPC), l’art. 278 cpv. 3 LEF

richiamato dall’art. 24 LALEF riguardando soltanto l’appello contro la

decisione sull’opposizione in caso di

concessione

del sequestro. In un

considerando di quest’ultima sentenza non è stata esclusa la possibilità di

appellare anche la decisione che impone la prestazione di una garanzia ex art.

273 LEF (cfr. ivi, cons. 1c); siffatta questione merita tuttavia di essere ora

approfondita.

3.

3.1.

Prima

di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi

addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza

del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore

(art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per

valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni

appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro

fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del

creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e

della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di

convincersi - sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture

o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi

organi o persone ausiliarie - che in concreto le circostanze di fatto rilevanti

si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario. Giova

tuttavia ricordare che relativamente all’esistenza dei presupposti

processuali -

il cui esame avviene d’ufficio e in ogni stadio di procedura

- non basta invece la sola verosimiglianza (cfr.

Gasser

, op.cit., p.596 e 607s.).

3.2.

Per

l’art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del

debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il

giudice può obbligarlo a prestare garanzia. La formulazione potestativa

relativa all’imposizione della garanzia è stata ripresa nel nuovo tenore della

norma, lasciando così al giudice del sequestro su questo punto un (certo)

margine di apprezzamento, per poter tenere conto delle particolarità della

fattispecie. Infatti l’imposizione di una garanzia dipende in modo essenziale

dal grado di convincimento del giudice in merito alla realizzazione dei

presupposti del sequestro, atteso tuttavia che l’imposizione di una garanzia

non può supplire l’assenza di un presupposto del sequestro (cfr.

Michel Criblet,

La problématique des sûretés

et de la responsabilité de l’Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP,

Zurigo 1997, p.80;

Reeb

, op.cit.,

p.467s.). Tanto più quindi si è vicini al grado minimo di verosimiglianza

necessario per ammettere il sequestro e tanto meno si potrà prescindere

dall’imposizione di una garanzia, maggiore essendo il rischio di un sequestro

infondato - segnatamente perché il credito o la causa del sequestro resi

(solo) verosimili dall’istante si rivelino in seguito inesistenti, o perché il

sequestro abbia colpito beni appartenenti in realtà a terzi - e

conseguentemente maggiore l’ipotesi di un danno (cfr. anche

Jérome Piegai

, La protection du débiteur

et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, Losanna 1997, p. 306). Quanto

all’ammontare della garanzia, esso va determinato in linea di principio tenendo

conto dello scopo specifico della garanzia ex art. 273 LEF, che è quello di

assicurare il risarcimento dei possibili danni causati dal sequestro: occorre

in particolare considerare l’ammontare del credito per cui è chiesto il

sequestro, la natura dei beni da sequestrare e la loro importanza per il

debitore (o il terzo), così come le spese, la durata presumibile e la

complessità dell’ipotizzabile processo di convalida (DTF 113 III 100 ss.; cfr.

Walter Stoffel

, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.

III, n.21s. ad art. 273 LEF;

Criblet,

op.cit., p. 80).

Tuttavia

l’imposizione di una garanzia non deve avere l’effetto di precludere di fatto

al creditore il diritto di ottenere un sequestro quando ne rende verosimili

tutti i presupposti (

Stoffel

, op.cit.,

n.23 ad art. 273 LEF).

3.3.

La

questione dell’imposizione di una garanzia essendo strettamente connessa alla

decisione sul sequestro va esaminata

d’ufficio

già al momento della

concessione del sequestro, sulla base dei soli atti e allegazioni addotti

dall’istante

(Reeb

, op.cit.,

p.466s.;

Stoffel

, op.cit., n.33

ad art. 272 LEF e n.18 ss. ad art. 273 LEF); in particolare il giudice del

sequestro non può di regola rinunciare a priori ad esigere delle garanzie,

rinviando l’esame della loro eventuale imposizione a una fase successiva,

segnatamente all’eventuale procedura di opposizione (cfr. anche

Criblet,

op.cit., p.80). In caso di

imposizione

ab initio

, ossia già al momento della concessione del

sequestro, l’esecuzione del provvedimento esecutivo dipenderà in linea di

principio dalla prestazione della garanzia richiesta, ciò che dovrà risultare

in modo esplicito dal decreto di sequestro.

3.4.

La

garanzia - o un suo aumento - può tuttavia essere chiesta anche

successivamente, segnatamente dal debitore o dal terzo colpito dal sequestro, e

meglio con l’opposizione ex art. 278 LEF (cfr.

Amonn/Gasser,

op.cit., §51 n.68 p.420). In tal caso dalla

prestazione della garanzia dipenderà il mantenimento del sequestro. Il

creditore - cui è preclusa la via dell’opposizione (cfr.

Criblet,

op.cit., p.83;

Gasser

, op.cit., p.605) - potrà

tuttavia postulare a sua volta, in occasione della discussione sull’opposizione

chiesta dal debitore o dal terzo, la riduzione o liberazione della garanzia già

prestata (cfr.

Stoffel

, op.cit.,

n.29 ad art. 273 LEF). Contro la decisione del Pretore sull’opposizione è dato

a tutte le parti interessate - in particolare quindi anche al creditore - il

rimedio dell’appello ex art. 278 LEF, con possibilità di far valere fatti

nuovi. Successive richieste di adeguamento della garanzia (sia di aumento che

di diminuzione) a nuove circostanze potranno essere oggetto di separate

procedure in contraddittorio, che nel Cantone Ticino sono pure rette dall’art.

20 LALEF, atteso che l’assenza in tale norma dell’indicazione esplicita

dell’art. 273 LEF va considerata lacuna in senso proprio della legge.

4.

4.1.

In

concreto nel decreto 31 luglio 1998 si legge in particolare che “al debitore è

data facoltà di chiedere la prestazione di una garanzia di primaria banca

svizzera o altro titolo equivalente entro 10 giorni dall’intimazione del

verbale di sequestro ad opera dell’Ufficio esecuzione, documentandone le

ragioni, segnatamente avuto riguardo all’importo effettivamente sequestrato”.

Il sequestro è stato dunque ordinato (ed eseguito) senza l’imposizione di una

garanzia. L’indicazione esplicita nel decreto della facoltà per il debitore di

chiedere una garanzia - se pure può risultare di una certa utilità per il

debitore che non fosse cognito dei suoi diritti - è tuttavia in parte ambigua e

comunque incompleta, lasciando intendere infatti da un lato che  la facoltà

accennata spetti soltanto al debitore e non anche a terzi e dall’altra che la

richiesta di garanzia debba sempre essere disgiunta dall’eventuale opposizione

(cui per altro è fatto cenno nelle osservazioni in calce al decreto), ciò che

invece non è affatto il caso. Come visto (cfr. cons. 3.2.) l’imposizione della

garanzia, come pure la determinazione del suo ammontare, dipendono

essenzialmente dal grado di verosimiglianza raggiunto circa l’esistenza del

credito, della causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore, di modo

che il giudice non può prescindere dal porre a fondamento del proprio giudizio

sulla garanzia quegli stessi elementi sui quali ha basato la decisione relativa

al sequestro. Ciò vale nel caso di imposizione della garanzia

ab initio

- dove gli elementi sono forniti esclusivamente dalle allegazioni e prove

addotte dal creditore - come pure nel caso di imposizione successiva - dove

invece gli elementi fattuali risultano dagli accertamenti esperiti in

contraddittorio, avvenga esso nell’ambito della eventuale procedura di

opposizione oppure - in assenza di opposizione rispettivamente in una fase ad

essa successiva - nell’ambito di una procedura a sé stante pure retta dall’art.

20 LALEF.

4.2.

La

richiesta di garanzia in esame è stata formulata nei dieci giorni dalla

ricezione del verbale di sequestro, con atto 10 agosto 1998 distinto, ma

contemporaneo all’opposizione al sequestro. I due atti - che a rigore in

siffatte circostanze sarebbero dovuti essere trattati nell’ambito di un’unica

procedura - sono stati invece istruiti (il primo atto mediante semplice scambio

di allegati scritti, il secondo mediante citazione ad un’udienza) e decisi

separatamente, l’istanza di garanzia essendo stata prolata qualche giorno prima

della discussione sull’opposizione al sequestro. Il singolare

modus operandi

adottato dalla prima istanza ha di fatto arbitrariamente disgiunto la questione

della garanzia da quella intrinsecamente connessa del sequestro, escludendo in

questo modo la possibilità di considerare nel giudizio sulla garanzia in

particolare gli elementi fattuali riferiti alla verosimiglianza dei presupposti

del sequestro emersi nella (in quel momento) ancora pendente procedura di

opposizione. Siffatto errore procedurale, di per sé rilevante, non incide

tuttavia sulla questione della ricevibilità del presente gravame, che infatti

per le considerazioni esposte al cons.3.4. dev’essere in linea di principio

senz’altro ammessa.

5.

Tuttavia,

prima di entrare nel merito dell’appello occorre esaminare la questione

se

una garanzia ex art. 273 LEF possa essere imposta anche quando il sequestro sia

decaduto. Come ricordato in narrativa, sub L, nelle more della procedura di

appello, l’UE di Lugano, con provvedimento formale 13 aprile 1999, ha annullato

i cinque sequestri. Con

atto 27 maggio 1999 __________, rilevando come

la procedura di sequestro ”su cui poggia a sua volta quella menzionata a

margine (relativa al ricorso contro il decreto di prestazione di una garanzia

ex art. 273 LEF, n.d.r.) ”si sia nel frattempo esaurita”, e “in considerazione

del fatto che la richiesta di garanzia da parte di terzi che si ritengono lesi

dal sequestro trae giustificazione dall’esistenza di una procedura di

sequestro” ha postulato che “la procedura (...) menzionata a margine venga

chiusa, in quanto divenuta priva di oggetto”. L’appellata, cui l’atto 27 maggio

1999 è stato intimato, non ha presentato osservazioni.

5.1.

Come

esposto al cons.3., la garanzia ex art. 273 LEF è strettamente connessa con

l’esistenza del sequestro. La sua imposizione - così come il suo ammontare -

dipendono infatti dal grado di verosimiglianza raggiunto in merito alla

realizzazione dei presupposti (materiali) del sequestro. L’obbligo di

prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF dev’essere considerato tuttavia di

natura accessoria al sequestro, nel senso che presuppone che il sequestro sia ancora

in vigore. In caso contrario diverrebbe infatti priva di senso la comminatoria

della non esecuzione del sequestro, rispettivamente della sua decadenza (con

conseguente liberazione dei beni sequestrati) qualora la garanzia - imposta

ab

initio

oppure successivamente -non venisse (tempestivamente) prestata.

Nel

caso in esame, essendo stati annullati i sequestri chiesti da __________ nei

confronti di __________ e delle __________ (__________) __________, __________,

e __________, non può più porsi la questione di un eventuale obbligo della

creditrice sequestrante di prestare una garanzia ex art. 273 LEF, quand’anche

chiesta da un terzo preteso danneggiato dai sequestri. Qualora del resto la

creditrice sequestrante non prestasse la garanzia stabilita in prima sede -

oggetto del presente gravame - si avrebbe per conseguenza unicamente la

“decadenza” di sequestri già “annullati” dall’Ufficio esecuzione.Il gravame va

pertanto evaso nel senso di dichiarare priva di oggetto l’istanza di

prestazione della garanzia e caduco il giudizio pretorile impugnato.

E. 6 Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Nel caso di specie, atteso che i sequestri sono decaduti in seguito a mancata convalida da parte di __________, si giustifica caricare spese e indennità alla parte appellante, che va considerata nell’esito parte desistente. Richiamati gli art. 271 ss. LEF, per le spese la OTLEF pronuncia: I. L’istanza di prestazione di cauzione processuale 4 settembre 1998 di __________, __________ (__________), è irricevibile. II. L’appello 4 settembre 1998 di __________, __________ (__________), è evaso nel senso che la decisione 28 agosto 1998 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, è annullata e l’istanza di prestazione di garanzia 10 agosto 1998 di __________, __________, è dichiarata priva di oggetto. III. La tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 300.--, anticipata dall’appellante, è a carico di __________, __________ (__________), che verserà a __________, __________, l’importo di Fr. 500.-- per parte d’indennità d’appello. IV. Intimazione a: ___________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.10.1999 14.1998.00089

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.98.00089 Lugano 11 ottobr e 1999 /MR/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc.n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, a dipendenza dell’istanza di sequestro del 31 luglio 1998 di __________ patr. dallo studio legale __________ contro __________ istanza di sequestro accolta con decreto 31 luglio 1998 emanato dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ed eseguito dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano (sequestri n. __________, n.__________, n.__________, n.__________, n.__________); e dell’istanza di prestazione di garanzia ex art. 273 LEF presentata il 10 agosto 1998  da __________ patr. dallo studio legale __________ istanza accolta dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, che con decisione 28 agosto 1998 ha così statuito: “ 1. L’istanza di prestazione di garanzia 10/11-12 agosto 1998 di __________ rappr. dallo studio legale __________, è accolta. 1.1. Di conseguenza a (__________), rappr. dallo studio legale __________, è fatto obbligo di prestare una garanzia di primario istituto bancario con sede in Svizzera o altro titolo equivalente per l’importo di Fr. 415’000.-- (quattrocentoquindicimila) per eventuali danni che dovessero risultare a dipendenza del sequestro N. __________ da -01- a -05 di cui al decreto 31 luglio 1998 di questa Pretura (inc.n. __________) qualora detto sequestro si rivelasse ingiustificato. 1.2. La predetta garanzia dovrà essere presentata entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione del presente decreto, con la comminatoria che in caso di inadempienza il sequestro diverrà caduco. 1.3. La garanzia dovrà valere per tutta la durata del sequestro e fino alla crescita in giudicato della decisione finale di un’eventuale causa ex art. 273 cpv.2 LEF promossa dal beneficiario. § In caso di revoca o decadenza definitiva del sequestro, la garanzia prestata dovrà rimanere valida fino almeno ad un anno dalla revoca rispettivamente dalla decadenza del sequestro. Potrà essere liberata prima della decorrenza di detto anno soltanto con il consenso esplicito del beneficiario oppure su ordine del giudice previa istanza di parte. 1.4. Per il giudizio di prestazione di garanzia non si percepiscono né tasse, né spese e neppure vanno assegnate ripetibili. 2. omissis”. decisione dedotta in appello da (__________), con atto di ricorso (recte: appello) 4 settembre 1998 chiedente sia giudicato: “I. In via preliminare e processuale 1. Alla parte istante __________ è fatto obbligo di prestare una cauzione processuale pari a Fr. ........ . 2. Se la suddetta cauzione processuale non sarà versata entro 10 giorni dall’intimazione del presente decreto, il decreto di prestazione di garanzia datato 28.8.1998 decade. II. In ordine 1. Il decreto di prestazione di garanzia datato 28.8.1998 della Pretura di Lugano viene annullato per carenza di legittimazione attiva. 2. Il decreto di prestazione di garanzia datato 28.8.1998 della Pretura di Lugano viene annullato per carenza di rappresentanza processuale. III. Nel merito in via principale 1. L’istanza di prestazione di garanzia 10-11-12.9.1998 __________ viene integralmente respinta. IV. Nel merito in via subordinata 1. L’istanza di prestazione di garanzia 10-11-12.9.1998 di __________ viene parzialmente accolta, per cui a __________ è fatto obbligo di prestare una garanzia di primario istituto bancario, con sede in Svizzera, o altro titolo equivalente, per l’importo di Fr. 103’652.75 pari al 10% dell’importo sequestrato. La prestazione di garanzia dovrà essere prestata entro 30 giorni dall’intimazione del presente decreto, con la comminatoria che in caso di inadempimento il sequestro diverrà caduco. V. Nel merito in via ancor più subordinata 1. L’istanza di prestazione di garanzia 10-11-12.9.1998 di __________ viene parzialmente accolta  nel senso che alla signora __________ è fatto obbligo di prestare una garanzia di primario istituto bancario, con sede in Svizzera, o altro titolo equivalente, per l’importo di Fr. 415’000.-- (quattrocentoquindicimila) per eventuali danni che dovessero risultare a dipendenza del sequestro datato 31.7.1998 di questa Pretura, qualora detto sequestro si rivelasse ingiustificato, entro 30 giorni dall’intimazione del presente decreto. VI. In ogni caso 1. Tasse e spese giudiziarie nonché indennità ripetibili a carico della __________” Viste le osservazioni 28 settembre 1998 __________, postulanti: “I. In via preliminare e processuale Il ricorso è dichiarato irricevibile. II. In ordine e nel merito Il ricorso è integralmente respinto. III. Tassa di giustizia e spese a carico della ricorrente che rifonderà alla resistente un’indennità a titolo di ripetibili.” Ritenuto in fatto: A. Con istanza 31 luglio 1998 nei confronti dell’ing. __________ e delle quattro società __________ e __________, __________ ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano il sequestro presso __________ istituti bancari a __________ di “tutti gli averi patrimoniali, di qualsivoglia natura e sotto qualsivoglia forma, in particolare conti correnti, conti di investimento, conti deposito nonché in cassette di sicurezza, di cui i qui condebitori solidali siano titolari, contitolari, procuratori, aventi diritto economico (secondo la definizione dell’art. 305 ter CPS e dell’art. 4 LRD)” fino a concorrenza di un credito di Fr. 4’161’720 oltre accessori. Il sequestro è stato chiesto sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.4 LEF e a garanzia di un credito per “risarcimento del danno dovuto ad atto illecito ex art. 41 CO e segg. nonché per inadempienza contrattuale a seguito di violazione da parte di __________ dei propri doveri di mandatario e gestore di fatto dei beni affidati dalla creditrice al gruppo da questi controllato”. B. Con decreto 31 luglio 1998 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha accolto l’istanza ordinando il sequestro di quanto ivi indicato nei confronti di __________ e delle quattro società quali condebitori solidali, dando loro facoltà “di chiedere la prestazione di una garanzia di primaria banca svizzera o altro titolo equivalente entro dieci giorni dall’intimazione del verbale di sequestro ad opera dell’Ufficio esecuzione, documentandone le ragioni, segnatamente avuto riguardo all’importo effettivamente sequestrato”. C. Lo stesso 31 luglio l’Ufficio esecuzione di Lugano ha dato seguito all’ordine di sequestro nei confronti di __________ (sequestro n. __________), della __________ (__________) __________ (sequestro n. __________), della __________ __________ (sequestro n. __________), della __________ (sequestro n. __________1) e della __________ (sequestro n. __________). D. Con atto 10 agosto 1998 __________, ha formulato opposizione ex art. 278 LEF. E. Con istanza separata di medesima ____________________ ha chiesto alla Pretura di Lugano di fare obbligo alla creditrice sequestrante di prestare una garanzia ex art. 273 LEF affermando di non essere debitrice di __________, ma di aver tuttavia subito il sequestro su propri beni “perché nel decreto di sequestro vengono indicati quali averi patrimoniali da sequestrare anche quelli di cui i debitori sono gli aventi diritto economico o i procuratori”; ciò le causerebbe “un enorme danno”, essendo stati sequestrati propri beni in modo ammissibile e non sapendo quando gli stessi potranno essere liberati, di modo che si giustificherebbe la prestazione di una garanzia “pari agli importi indebitamente sequestrati” presso la __________ e presso la __________ F. Con osservazioni 24 agosto 1998 __________ si è opposta all’accoglimento dell’istanza di __________ chiedendo da un lato che venisse accertata la legittimazione processuale del patrocinatore della società, la procura prodotta agli atti quale doc. A essendo sottoscritta da __________ personalmente, senza tuttavia alcun elemento di prova della capacità di quest’ultimo di agire validamente per la società; dall’altro lato rilevando che la garanzia ex art. 273 LEF può essere chiesta per coprire esclusivamente il danno patrimoniale derivante direttamente dalla limitazione della disponibilità sugli averi toccati dal sequestro, che nella fattispecie i beni bloccati erano e sono tuttora depositati su relazioni bancarie verosimilmente produttive di interessi e che non basta la sola affermazione di un danno derivante dal loro blocco. G. Con decisione 28 agosto 1998 la Pretura di Lugano, Sezione 4, ha accolto l’istanza di __________. facendo obbligo a __________ di prestare entro dieci giorni una garanzia dell’importo di Fr. 415’000.-- “per eventuali danni che dovessero risultare a dipendenza del sequestro N. __________ da -01 a -05 di cui al decreto 31 luglio 1998 (...) qualora detto sequestro si rivelasse ingiustificato”, con la comminatoria che in caso di inadempienza del creditore “il sequestro diverrà caduco”, rilevando in particolare:

-     che __________ ha reso verosimile di essere stata colpita dal sequestro quale intestataria di beni bancari per un valore di Fr. 1’036’527.50;

-     che il valore dei beni sequestrati rappresenta uno dei criteri principali per la fissazione dell’importo della garanzia;

-     che la verosimiglianza del credito fornito dalla creditrice sequestrante non sarebbe stata “di grado accresciuto ai sensi dell’art. 82 LEF”;

-     che il margine lasciato di regola al libero apprezzamento del giudice oscilla “tra il 10% e il 40% del valore dei beni sequestrati e delle spese legali e giudiziarie occasionate”;

-     che infine non si prelevano spese per la decisione sulla garanzia essendo essa “parte integrante del decreto di sequestro 31 luglio 1998, per la cui emanazione la tassa di giudizio è già stata prelevata presso la creditrice”. H. Con “ricorso” (recte: appello) 4 settembre 1998, __________ __________ postula la riforma del giudizio della Segretaria assessore, nel senso di annullare la decisione sulla garanzia 28 agosto 1998 e in via principale respingere l’istanza 10 agosto 1998 sia in ordine che nel merito, in via subordinata di accoglierla solo parzialmente riducendo l’importo della garanzia a Fr. 103’652.75, e in via ancor più subordinata di mantenere a Fr. 415’000.-- l’importo della garanzia, tuttavia aumentando da dieci a trenta giorni il termine per prestarla, con protesta in ogni caso di tasse, spese e indennità per ripetibili. Contestualmente all’appello, __________ chiede “in via preliminare processuale“ che alla __________ venga fatto obbligo di prestare una cauzione processuale, con la comminatoria di decadenza del decreto di prestazione di garanzia 28 agosto 1998 in caso di  mancato versamento entro dieci giorni dall’intimazione della decisione sulla cauzione. L’appellante ripropone in appello l’eccezione di “carenza di legittimazione attiva” rispettivamente di “carenza della capacità processuale“ della controparte, non risultando accertato che la __________ sia tuttora esistente, né quali siano attualmente i suoi organi, rispettivamente che gli  organi societari competenti le abbiano conferito la facoltà di stare in giudizio, la documentazione agli atti risalendo tutta soltanto all’epoca della costituzione della società. Inoltre l’istanza andava respinta anche per “carenza della rappresentanza processuale” del patrocinatore, la procura 6 agosto 1998 agli atti essendo stata conferita in blocco all’avv. ________ per __________ società (tra le quali figura la controparte, __________) da parte di __________, senza tuttavia che vi sia prova della facoltà di quest’ultimo di agire a nome e per conto di dette società. Nel merito l’istanza di prestazione di garanzia andava pure respinta, non avendo l’istante allegato né comprovato “l’esistenza di un danno conseguente al blocco degli averi esistenti sui suoi conti bancari”, il solo blocco di averi presso una banca non essendo “di per se stesso costitutivo di un danno, per il semplice motivo che  questi continuano a fruttare interessi”: In ogni caso l’importo della garanzia andrebbe ridotto al 10% del valore dei beni bloccati “tenendo conto delle percentuali applicate nella prassi quando l’oggetto del sequestro sia costituito da beni presso conti bancari”. Infine, il termine per prestare la garanzia sarebbe comunque da prolungare, atteso che la creditrice sequestrante è una persona fisica, che la conseguenza del mancato tempestivo pagamento della garanzia è la caducità del sequestro e che con decreti di stessa data all’appellante è stato fatto ordine di prestare altre ingenti somme a titolo di garanzia. I. Nelle sue osservazioni 28 settembre 1998 __________ ritiene innanzitutto il gravame irricevibile, atteso che “né la LEF né la Legge cantonale di applicazione della LEF prevedono un ricorso (...) contro un decreto di prestazione di garanzia” e che la giurisprudenza cantonale ammetterebbe soltanto la possibilità di esaminare la questione della garanzia nell’ambito del ricorso - di per sé ammissibile - del creditore contro la decisione di rifiuto del sequestro. Sull’eccezione di “carenza di legittimazione attiva” rispettivamente di “carenza della capacità processuale“, l’appellata ribadisce la validità della procura prodotta con l’istanza di prestazione della garanzia e afferma che l’esistenza della società sarebbe comprovata dalla lettera 31 agosto 1998 della __________ prodotta all’udienza di discussione sull’opposizione al sequestro tenutasi nel frattempo e dalla documentazione societaria prodotta in quell’occasione. Inoltre l’appellante ha potuto ottenere il sequestro su conti di terzi unicamente perché il debitore sequestrato __________ al momento del sequestro disponeva della procura sul conto dell’appellata. Sarebbe poi in malafede l’appellante quando dopo aver sostenuto che __________ è la persona che si occupa della gestione della società ne contesta la facoltà di firmare la procura per un intervento urgente del proprio patrocinatore. Il fatto infine che la società sia stata validamente costituita e abbia operato per diversi anni dimostrerebbe la sua attuale esistenza, spettando semmai alla controparte dimostrare che la società non è più iscritta nel pubblico registro e che __________ non è autorizzato a rappresentarla. In ogni caso qualora la CEF ritenesse necessaria ulteriore documentazione per accertare la capacità processuale e la facoltà di rappresentanza, dovrebbe fissare un breve termine all’appellata per sanare il difetto. Nel merito l’appello andrebbe comunque respinto, il danno per cui è chiesta la garanzia deriverebbe “dal  fatto che la società non può far capo ai propri averi per svolgere la propria attività, trasferire fondi, fare pagamenti, ecc.” e sarebbe rilevante “soprattutto perché sono stati scientemente sequestrati averi di terzi, indicando nell’istanza di sequestro conti bancari in generale sui quali il Signor __________ ha procura”. Infine il credito per il quale è stato chiesto il sequestro non sarebbe neppure stato reso verosimile, per cui si giustifica la prestazione di una garanzia. Quanto alla chiesta cauzione processuale, essa non sarebbe ammissibile nella procedura di ricorso, e comunque non sarebbero date le premesse previste da un trattato concluso in tema di prestazione di cauzioni processuali tra la Svizzera e il __________, paese dove l’appellata avrebbe la sua sede. L. Nelle more della procedura di appello, il 1° settembre 1998 ha avuto luogo l’udienza di discussione sull’opposizione di __________ ai sequestri, il 30 novembre 1998 il patrocinatore della __________ ha comunicato alla Pretura di ritirare l’opposizione e il 4 dicembre 1998 la Segretaria assessore ha stralciato dai ruoli la causa di opposizione (inc.n.__________). Il 13 aprile 1999 l’UE di Lugano, ha “annullato” i sequestri n. __________, n.__________, n.__________, n.__________, n.__________ con provvedimento formale, a seguito della sentenza 26 marzo 1999 della Corte di Cassazione Penale del Tribunale federale sui ricorsi __________ contro la dichiarazione di irricevibilità dell’istanza di promozione dell’accusa presentata dalla stessa __________ alla Camera dei Ricorsi penali del Tribunale d’appello, decisione federale che ha in sostanza reso definitivo il decreto di non luogo a procedere contro __________ emanato dal Procuratore pubblico il 27 novembre 1998. Considerando in diritto: 1. Preliminarmente va rilevato che la richiesta dell’appellante di fare obbligo alla controparte di prestare una cauzione processuale è inammissibile nell’ambito di una procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti, in cui per la determinazione delle spese giudiziarie e delle indennità è esclusivamente applicabile la OTLEF. Infatti, così come questa Camera aveva già avuto modo di statuire a proposito dell’art. 67 TarLEF in vigore fino al 31 dicembre 1996 (cfr. Rep.1989, p.515), anche il silenzio in merito alla cauzione giudiziale dei nuovi art. 61 e 62 OTLEF - che riprendono in sostanza la normativa precedente - è da intendersi quale silenzio qualificato, avuto riguardo alla specificità della normativa LEF che impone di prescindere da quanto è incompatibile con il principio di celerità. Ne consegue che la domanda di cauzione dell’appellante va senz’altro dichiarata irricevibile. 2. 2.1. Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a fr. 2’000.-- competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n.2 lett.a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio. Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv. 1 LEF). In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF). La nuova decisione (sull’opposizione) può essere impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett.b LOG) - e le parti possono avvalersi di fatti nuovi (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF). 2.2. La via dell’opposizione è tuttavia ammessa soltanto in caso di concessione del sequestro: essa è infatti aperta a chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro, sia esso il debitore o un terzo (cfr. art. 278 cpv. 1 LEF), non invece al creditore in caso di non concessione del sequestro. Contro la decisione che rigetta integralmente o parzialmente una domanda di sequestro il legislatore federale ha infatti consapevolmente rinunciato a istituire un rimedio di diritto, lasciando tale facoltà ai singoli Cantoni, come già riconosceva il diritto previgente (cfr. DTF 119 III 92 cons.1, 91 III 28; Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III 123; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

6. ed., Berna 1997, §51 n.66 p. 419; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6s. e 26 ad art. 278 LEF; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 481; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 255 e 257; Karl Spühler, Novità in materia di sequestro e di accertamento di ritorno a miglior fortuna nella nuova legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Atti della giornata di studio del 9 ottobre 1995, CFPG Vol. 16, p.103; Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, p.605). 2.3. Nel Cantone Ticino la normativa cantonale non prevede espressamente un rimedio contro la decisione che respinge totalmente o parzialmente una domanda di sequestro. Non lo prevedevano le norme cantonali in vigore prima della revisione della LEF (e fino alla metà del 1997) - in particolare gli art. da 385 a 388 CPC e la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 marzo 1911 (LALEF) nel tenore previgente

- né lo prevedono quelle introdotte con la Legge (cantonale) concernente l’adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997, in vigore dal 6 giugno 1997 (BU 1997, p.269 ss.). In particolare sulle impugnazioni contro decisioni giudiziarie in tema di esecuzione e fallimento (cfr. art. 22 LALEF) il primo (termini per impugnare) e il terzo (effetto sospensivo) capoverso dell’attuale norma si limitano a riprendere il terzo rispettivamente il quarto capoverso dell’abrogato art. 388 CPC, l’art. 22 cpv. 2 LALEF stabilisce esplicitamente l’inammissibilità dell’appello e del ricorso adesivi, mentre l’art. 22 cpv. 4 LALEF prevede nei limiti imposti dal diritto federale la facoltà delle parti di avvalersi di fatti nuovi. Tuttavia già sotto il regime della normativa previgente questa Camera nella sentenza 20 marzo 1996 in re H.H. J.P. c. L.S. (Rep.1996, p.300) aveva ritenuto di modificare la propria giurisprudenza nel senso di ammettere il rimedio dell’appello - nei limiti della competenza appellabile del Pretore - contro la decisione che rifiuta totalmente o parzialmente una domanda di sequestro, e ciò in consonanza con la giurisprudenza sviluppata in materia di concordato. L’ammissibilità dell’appello è stata confermata anche dopo le modifiche legislative nel frattempo entrate in vigore - segnatamente in un caso in cui il giudice aveva respinto la domanda di sequestro (sentenza CEF 26 giugno 1998 in re I. SpA. c. P. SpA) - con il rilievo che in sede di appello contro il rifiuto del sequestro non si possono addurre nova (cfr. art. 321 cpv. 1 lett.b CPC), l’art. 278 cpv. 3 LEF richiamato dall’art. 24 LALEF riguardando soltanto l’appello contro la decisione sull’opposizione in caso di concessione del sequestro. In un considerando di quest’ultima sentenza non è stata esclusa la possibilità di appellare anche la decisione che impone la prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF (cfr. ivi, cons. 1c); siffatta questione merita tuttavia di essere ora approfondita. 3. 3.1. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi - sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie - che in concreto le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario. Giova tuttavia ricordare che relativamente all’esistenza dei presupposti processuali - il cui esame avviene d’ufficio e in ogni stadio di procedura

- non basta invece la sola verosimiglianza (cfr. Gasser, op.cit., p.596 e 607s.). 3.2. Per l’art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. La formulazione potestativa relativa all’imposizione della garanzia è stata ripresa nel nuovo tenore della norma, lasciando così al giudice del sequestro su questo punto un (certo) margine di apprezzamento, per poter tenere conto delle particolarità della fattispecie. Infatti l’imposizione di una garanzia dipende in modo essenziale dal grado di convincimento del giudice in merito alla realizzazione dei presupposti del sequestro, atteso tuttavia che l’imposizione di una garanzia non può supplire l’assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Michel Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de l’Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p.80; Reeb, op.cit., p.467s.). Tanto più quindi si è vicini al grado minimo di verosimiglianza necessario per ammettere il sequestro e tanto meno si potrà prescindere dall’imposizione di una garanzia, maggiore essendo il rischio di un sequestro infondato - segnatamente perché il credito o la causa del sequestro resi (solo) verosimili dall’istante si rivelino in seguito inesistenti, o perché il sequestro abbia colpito beni appartenenti in realtà a terzi - e conseguentemente maggiore l’ipotesi di un danno (cfr. anche Jérome Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, Losanna 1997, p. 306). Quanto all’ammontare della garanzia, esso va determinato in linea di principio tenendo conto dello scopo specifico della garanzia ex art. 273 LEF, che è quello di assicurare il risarcimento dei possibili danni causati dal sequestro: occorre in particolare considerare l’ammontare del credito per cui è chiesto il sequestro, la natura dei beni da sequestrare e la loro importanza per il debitore (o il terzo), così come le spese, la durata presumibile e la complessità dell’ipotizzabile processo di convalida (DTF 113 III 100 ss.; cfr. Walter Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n.21s. ad art. 273 LEF; Criblet, op.cit., p. 80). Tuttavia l’imposizione di una garanzia non deve avere l’effetto di precludere di fatto al creditore il diritto di ottenere un sequestro quando ne rende verosimili tutti i presupposti (Stoffel, op.cit., n.23 ad art. 273 LEF). 3.3. La questione dell’imposizione di una garanzia essendo strettamente connessa alla decisione sul sequestro va esaminata d’ufficio già al momento della concessione del sequestro, sulla base dei soli atti e allegazioni addotti dall’istante (Reeb, op.cit., p.466s.; Stoffel, op.cit., n.33 ad art. 272 LEF e n.18 ss. ad art. 273 LEF); in particolare il giudice del sequestro non può di regola rinunciare a priori ad esigere delle garanzie, rinviando l’esame della loro eventuale imposizione a una fase successiva, segnatamente all’eventuale procedura di opposizione (cfr. anche Criblet, op.cit., p.80). In caso di imposizione ab initio, ossia già al momento della concessione del sequestro, l’esecuzione del provvedimento esecutivo dipenderà in linea di principio dalla prestazione della garanzia richiesta, ciò che dovrà risultare in modo esplicito dal decreto di sequestro. 3.4. La garanzia - o un suo aumento - può tuttavia essere chiesta anche successivamente, segnatamente dal debitore o dal terzo colpito dal sequestro, e meglio con l’opposizione ex art. 278 LEF (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.68 p.420). In tal caso dalla prestazione della garanzia dipenderà il mantenimento del sequestro. Il creditore - cui è preclusa la via dell’opposizione (cfr. Criblet, op.cit., p.83; Gasser, op.cit., p.605) - potrà tuttavia postulare a sua volta, in occasione della discussione sull’opposizione chiesta dal debitore o dal terzo, la riduzione o liberazione della garanzia già prestata (cfr. Stoffel, op.cit., n.29 ad art. 273 LEF). Contro la decisione del Pretore sull’opposizione è dato a tutte le parti interessate - in particolare quindi anche al creditore - il rimedio dell’appello ex art. 278 LEF, con possibilità di far valere fatti nuovi. Successive richieste di adeguamento della garanzia (sia di aumento che di diminuzione) a nuove circostanze potranno essere oggetto di separate procedure in contraddittorio, che nel Cantone Ticino sono pure rette dall’art. 20 LALEF, atteso che l’assenza in tale norma dell’indicazione esplicita dell’art. 273 LEF va considerata lacuna in senso proprio della legge. 4. 4.1. In concreto nel decreto 31 luglio 1998 si legge in particolare che “al debitore è data facoltà di chiedere la prestazione di una garanzia di primaria banca svizzera o altro titolo equivalente entro 10 giorni dall’intimazione del verbale di sequestro ad opera dell’Ufficio esecuzione, documentandone le ragioni, segnatamente avuto riguardo all’importo effettivamente sequestrato”. Il sequestro è stato dunque ordinato (ed eseguito) senza l’imposizione di una garanzia. L’indicazione esplicita nel decreto della facoltà per il debitore di chiedere una garanzia - se pure può risultare di una certa utilità per il debitore che non fosse cognito dei suoi diritti - è tuttavia in parte ambigua e comunque incompleta, lasciando intendere infatti da un lato che  la facoltà accennata spetti soltanto al debitore e non anche a terzi e dall’altra che la richiesta di garanzia debba sempre essere disgiunta dall’eventuale opposizione (cui per altro è fatto cenno nelle osservazioni in calce al decreto), ciò che invece non è affatto il caso. Come visto (cfr. cons. 3.2.) l’imposizione della garanzia, come pure la determinazione del suo ammontare, dipendono essenzialmente dal grado di verosimiglianza raggiunto circa l’esistenza del credito, della causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore, di modo che il giudice non può prescindere dal porre a fondamento del proprio giudizio sulla garanzia quegli stessi elementi sui quali ha basato la decisione relativa al sequestro. Ciò vale nel caso di imposizione della garanzia ab initio

- dove gli elementi sono forniti esclusivamente dalle allegazioni e prove addotte dal creditore - come pure nel caso di imposizione successiva - dove invece gli elementi fattuali risultano dagli accertamenti esperiti in contraddittorio, avvenga esso nell’ambito della eventuale procedura di opposizione oppure - in assenza di opposizione rispettivamente in una fase ad essa successiva - nell’ambito di una procedura a sé stante pure retta dall’art. 20 LALEF. 4.2. La richiesta di garanzia in esame è stata formulata nei dieci giorni dalla ricezione del verbale di sequestro, con atto 10 agosto 1998 distinto, ma contemporaneo all’opposizione al sequestro. I due atti - che a rigore in siffatte circostanze sarebbero dovuti essere trattati nell’ambito di un’unica procedura - sono stati invece istruiti (il primo atto mediante semplice scambio di allegati scritti, il secondo mediante citazione ad un’udienza) e decisi separatamente, l’istanza di garanzia essendo stata prolata qualche giorno prima della discussione sull’opposizione al sequestro. Il singolare modus operandi adottato dalla prima istanza ha di fatto arbitrariamente disgiunto la questione della garanzia da quella intrinsecamente connessa del sequestro, escludendo in questo modo la possibilità di considerare nel giudizio sulla garanzia in particolare gli elementi fattuali riferiti alla verosimiglianza dei presupposti del sequestro emersi nella (in quel momento) ancora pendente procedura di opposizione. Siffatto errore procedurale, di per sé rilevante, non incide tuttavia sulla questione della ricevibilità del presente gravame, che infatti per le considerazioni esposte al cons.3.4. dev’essere in linea di principio senz’altro ammessa. 5. Tuttavia, prima di entrare nel merito dell’appello occorre esaminare la questione se una garanzia ex art. 273 LEF possa essere imposta anche quando il sequestro sia decaduto. Come ricordato in narrativa, sub L, nelle more della procedura di appello, l’UE di Lugano, con provvedimento formale 13 aprile 1999, ha annullato i cinque sequestri. Con atto 27 maggio 1999 __________, rilevando come la procedura di sequestro ”su cui poggia a sua volta quella menzionata a margine (relativa al ricorso contro il decreto di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF, n.d.r.) ”si sia nel frattempo esaurita”, e “in considerazione del fatto che la richiesta di garanzia da parte di terzi che si ritengono lesi dal sequestro trae giustificazione dall’esistenza di una procedura di sequestro” ha postulato che “la procedura (...) menzionata a margine venga chiusa, in quanto divenuta priva di oggetto”. L’appellata, cui l’atto 27 maggio 1999 è stato intimato, non ha presentato osservazioni. 5.1. Come esposto al cons.3., la garanzia ex art. 273 LEF è strettamente connessa con l’esistenza del sequestro. La sua imposizione - così come il suo ammontare - dipendono infatti dal grado di verosimiglianza raggiunto in merito alla realizzazione dei presupposti (materiali) del sequestro. L’obbligo di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF dev’essere considerato tuttavia di natura accessoria al sequestro, nel senso che presuppone che il sequestro sia ancora in vigore. In caso contrario diverrebbe infatti priva di senso la comminatoria della non esecuzione del sequestro, rispettivamente della sua decadenza (con conseguente liberazione dei beni sequestrati) qualora la garanzia - imposta ab initio oppure successivamente -non venisse (tempestivamente) prestata. Nel caso in esame, essendo stati annullati i sequestri chiesti da __________ nei confronti di __________ e delle __________ (__________) __________, __________, e __________, non può più porsi la questione di un eventuale obbligo della creditrice sequestrante di prestare una garanzia ex art. 273 LEF, quand’anche chiesta da un terzo preteso danneggiato dai sequestri. Qualora del resto la creditrice sequestrante non prestasse la garanzia stabilita in prima sede - oggetto del presente gravame - si avrebbe per conseguenza unicamente la “decadenza” di sequestri già “annullati” dall’Ufficio esecuzione.Il gravame va pertanto evaso nel senso di dichiarare priva di oggetto l’istanza di prestazione della garanzia e caduco il giudizio pretorile impugnato. 6. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Nel caso di specie, atteso che i sequestri sono decaduti in seguito a mancata convalida da parte di __________, si giustifica caricare spese e indennità alla parte appellante, che va considerata nell’esito parte desistente. Richiamati gli art. 271 ss. LEF, per le spese la OTLEF pronuncia: I. L’istanza di prestazione di cauzione processuale 4 settembre 1998 di __________, __________ (__________), è irricevibile. II. L’appello 4 settembre 1998 di __________, __________ (__________), è evaso nel senso che la decisione 28 agosto 1998 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, è annullata e l’istanza di prestazione di garanzia 10 agosto 1998 di __________, __________, è dichiarata priva di oggetto. III. La tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 300.--, anticipata dall’appellante, è a carico di __________, __________ (__________), che verserà a __________, __________, l’importo di Fr. 500.-- per parte d’indennità d’appello. IV. Intimazione a: ___________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                             La segretaria