Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 gennaio 1997 di fronteggiare con tempestiva efficacia qualsivoglia caso di rigore, potendo l'escusso richiedere l'annullamento o la sospensione giudiziale dell'esecuzione senza dover previamente pagare e poi ripetere l'indebito ex art. 86 LEF come era necessario in precedenza. In virtù della forza derogatoria del diritto federale, che non consente disposizioni cantonali suscettibili di ritardare senza validi motivi la definizione della disputa di diritto esecutivo in procedura sommaria, il silenzio del nuovo art. 22 LALEF - che limita le possibilità di impugnazione agli istituti dell'appello e del ricorso per cassazione - non può essere che qualificato. Lo stesso vale, mutatis mutandis, anche per la restituzione in intero contro le sentenze in applicazione dell'art. 346 CPC, per la restituzione in intero per inosservanza di un termine ex art. 137 CPC (ricevibile sotto il vecchio regime fino al 31 dicembre 1996, cfr. CEF 29 aprile 1991 in re S. c. T. e 27 giugno 1978 in re G. c. N., in: Rep. 1979, p. 356 s. cons. 2) e per la restituzione in intero per omessa indicazione di fatti o produzione di prove nel senso dell'art. 138 CPC, atteso che l'esigenza di esperire le necessarie indagini e l'imperativo del contraddittorio sono del tutto incompatibili con il principio di celerità che informa, per regola generale, la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, legata a termini che non consentono istruzioni probatorie incidentali. L'impossibilità di far capo alla restitutio in integrum è poi giustificata anche dalla mancanza di pregiudizio irreparabile per il fatto che il pronunciato sommario cresce in giudicato formale solo nella procedura corrente e non acquisisce autorità di giudicato materiale (cfr. CEF 22 gennaio 1991 in re B. c. V.). Restano ovviamente riservate le censure per violazione del diritto di essere sentito, dedotte direttamente dall'art. 4 Cost., a seguito di notifica irrita, immediatamente e facilmente accertabili d'acchito in base agli atti.
E. 2 L'art. 85a LEF garantisce ora all'escusso, ove ne ricorrano i presupposti, la piena tutela dei propri diritti, senza che occorra l'intervento riparatore dei rimedi di diritto cantonale di natura straordinaria (revisione e restituzione in intero contro le sentenze). La nuova normativa costituisce una colonna portante del diritto esecutivo federale (cfr. Bernhard Bodmer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 1 ad art. 85a) e consente di evitare sterili dispute su aspetti marginali, in prevalenza di natura processuale, senza comunque pregiudicare i diritti materiali di chi, pur avendo ragione nel merito, non si è potuto difendere al meglio già nella fase sommaria. Riservato il caso particolare dell'art. 85 LEF, ancor più favorevole all'escusso, l'annullamento giudiziale dell'esecuzione - trattato in procedura ordinaria accelerata (art. 85a cpv. 4 LEF) - permette al debitore di domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione (art. 85a cpv. 1 LEF). Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione in una fase procedurale che evita all'escusso pregiudizi irreparabili (art. 85a cpv. 2 LEF), in attesa del pronunciato conclusivo. Il nuovo istituto prescinde da inutili dispute formali in tutti i casi in cui possano darsi sterili contestazioni sull'oggetto del contendere, permettendo di concentrarsi sugli aspetti materiali della vicenda giudiziaria: in tal modo si contribuisce a contenere il ricorso ai tribunali a scopi meramente defatigatori, volti solo a procrastinare il più possibile la conclusione del processo.
E. 3 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.02.1999 14.1998.00085
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.98.00085 Istanza di revisione Lugano 5 febbraio 1999 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla "richiesta di revisione della sentenza" formulata il 22 ottobre 1998 da __________ contro la sentenza 29 settembre 1998 di questa Camera nella causa a procedura sommaria appellabile promossa da __________ contro __________; ritenuto in fatto: A. Con ricorso 24 agosto 1998 __________ ha impugnato la sentenza 10 agosto 1998 del Pretore del Distretto di Lugano nella procedura sommaria promossa da __________. B. Con ordinanza 28 agosto 1998 a __________ è stato assegnato un termine scadente il 15 settembre 1998 per effettuare il deposito di fr. 315.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento nel termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ex art. 312 CPC. C. Il termine per il pagamento è decorso infruttuoso. D. Con sentenza 29 settembre 1998, intimata l'8 ottobre 1998, questa Camera ha stralciato dai ruoli il ricorso 24 agosto 1998 di __________ per mancato versamento dell'anticipo. E. Con atto 22 ottobre 1998 l'escussa ha chiesto la "revisione della sentenza". F. L'istante ha ammesso di aver ricevuto la raccomandata "28- 09 -1998" (recte: 28 agosto
1998) con la richiesta di anticipo di fr. 315.--, senza avvedersi del termine di scadenza, a prescindere dal rilievo che con la sua situazione finanziaria sarebbe stata in grado di effettuare il versamento solo nel mese di ottobre. G. __________ assevera di essere stata nel periodo topico in uno stato precario di salute, riconducibile ad esaurimento post trattamento per carcinoma, aggravato dal contestuale "licenziamento dal posto di lavoro al quale tenevo moltissimo". L'escussa evidenzia poi come il precetto esecutivo si riferisca ad una somma della quale non ha mai avuto alcun beneficio, né finanziario né materiale. Considerando in diritto: 1. L'istituto di diritto processuale cantonale della revisione ex art. 340 CPC - ammissibile secondo la giurisprudenza e la dottrina anteriori alla revisione della LEF in vigore dal 1. gennaio 1997 (cfr. CEF 20 agosto 1955 in re __________, in: Rep. 1955, p. 392; __________, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, tesi Zurigo 1981, p. 225, nota 32) - non è più applicabile in procedura sommaria di rigetto contro le sentenze della Camera di esecuzione e fallimenti. La disciplina cantonale è ora infatti in insanabile contrasto dogmatico con il principio di celerità immanente al diritto esecutivo federale, a maggior ragione per il fatto che il nuovo art. 85a LEF consente dal
1. gennaio 1997 di fronteggiare con tempestiva efficacia qualsivoglia caso di rigore, potendo l'escusso richiedere l'annullamento o la sospensione giudiziale dell'esecuzione senza dover previamente pagare e poi ripetere l'indebito ex art. 86 LEF come era necessario in precedenza. In virtù della forza derogatoria del diritto federale, che non consente disposizioni cantonali suscettibili di ritardare senza validi motivi la definizione della disputa di diritto esecutivo in procedura sommaria, il silenzio del nuovo art. 22 LALEF - che limita le possibilità di impugnazione agli istituti dell'appello e del ricorso per cassazione - non può essere che qualificato. Lo stesso vale, mutatis mutandis, anche per la restituzione in intero contro le sentenze in applicazione dell'art. 346 CPC, per la restituzione in intero per inosservanza di un termine ex art. 137 CPC (ricevibile sotto il vecchio regime fino al 31 dicembre 1996, cfr. CEF 29 aprile 1991 in re S. c. T. e 27 giugno 1978 in re G. c. N., in: Rep. 1979, p. 356 s. cons. 2) e per la restituzione in intero per omessa indicazione di fatti o produzione di prove nel senso dell'art. 138 CPC, atteso che l'esigenza di esperire le necessarie indagini e l'imperativo del contraddittorio sono del tutto incompatibili con il principio di celerità che informa, per regola generale, la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, legata a termini che non consentono istruzioni probatorie incidentali. L'impossibilità di far capo alla restitutio in integrum è poi giustificata anche dalla mancanza di pregiudizio irreparabile per il fatto che il pronunciato sommario cresce in giudicato formale solo nella procedura corrente e non acquisisce autorità di giudicato materiale (cfr. CEF 22 gennaio 1991 in re B. c. V.). Restano ovviamente riservate le censure per violazione del diritto di essere sentito, dedotte direttamente dall'art. 4 Cost., a seguito di notifica irrita, immediatamente e facilmente accertabili d'acchito in base agli atti. 2. L'art. 85a LEF garantisce ora all'escusso, ove ne ricorrano i presupposti, la piena tutela dei propri diritti, senza che occorra l'intervento riparatore dei rimedi di diritto cantonale di natura straordinaria (revisione e restituzione in intero contro le sentenze). La nuova normativa costituisce una colonna portante del diritto esecutivo federale (cfr. Bernhard Bodmer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 1 ad art. 85a) e consente di evitare sterili dispute su aspetti marginali, in prevalenza di natura processuale, senza comunque pregiudicare i diritti materiali di chi, pur avendo ragione nel merito, non si è potuto difendere al meglio già nella fase sommaria. Riservato il caso particolare dell'art. 85 LEF, ancor più favorevole all'escusso, l'annullamento giudiziale dell'esecuzione - trattato in procedura ordinaria accelerata (art. 85a cpv. 4 LEF) - permette al debitore di domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione (art. 85a cpv. 1 LEF). Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione in una fase procedurale che evita all'escusso pregiudizi irreparabili (art. 85a cpv. 2 LEF), in attesa del pronunciato conclusivo. Il nuovo istituto prescinde da inutili dispute formali in tutti i casi in cui possano darsi sterili contestazioni sull'oggetto del contendere, permettendo di concentrarsi sugli aspetti materiali della vicenda giudiziaria: in tal modo si contribuisce a contenere il ricorso ai tribunali a scopi meramente defatigatori, volti solo a procrastinare il più possibile la conclusione del processo. 3. L'istanza deve essere pertanto dichiarata irricevibile. Viste le peculiarità della fattispecie e le conclamate traversie valetudinarie e sociali dell'istante, si prescinde per questa volta in via eccezionale dal prelevare la tassa di giustizia. Non si assegnano indennità d'appello, non essendo state richieste osservazioni alla controparte. Richiamati gli art. 25, 80 ss. e 85a LEF; 18, 19 ss., 22 e 27 LALEF; 340 ss. e 346 ss. CPC, PRONUNCIA 1. La domanda di revisione 22 ottobre 1998 __________ è irricevibile. 2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria