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14.1998.00071

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-03-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.03.1999 14.1998.00071

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.98.00071 Lugano 26 marzo 1999 /B/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente) segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 maggio 1998 da __________ ______________________________ (patr. dall’avv. __________) contro __________, __________ (patr. dall’avv. __________) tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5/6 maggio 1998 dell’UEF di Mendrisio; sulla quale istanza la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 26 giugno 1998 ha così deciso: “1.      L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

2.      La tassa di giustizia in fr. 370.--, comprensiva delle spese e da anticipare dall’istante, è posta a carico della parte convenuta. Le ripetibili sono compensate.” Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 6 luglio 1998 ha chiesto la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; con osservazioni 31 luglio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili, ritenuto in fatto:                 A. Con PE n. __________ del 5/6 maggio 1998 dell’UEF di Mendrisio la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 147’081.65 oltre interessi al 5% dal 5 settembre 1996, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito del 01.11.1997.” Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore. B. La procedente fonda la sua pretesa su un riconoscimento di debito 1. novembre 1997 (doc. B) sottoscritto da __________ e __________ del seguente tenore: “ Riconoscimento di debito I sottoscritti __________ e __________, __________ riconoscono di essere debitori di CHF 152’073.55 nei confronti della __________ per lavori eseguiti da quest’ultima nell’ambito dell’edificazione del mappale no. __________ RFD di __________, così come concordato con il rappresentante della medesima società, sig. __________ Il suddetto importo deve intendersi dovuto a conclusione di tutti i lavori, e segnatamente anche di quelli a tutt’oggi non ancora completamente terminati (quali, p.es. la fornitura e posa delle lampade esterne, la sistemazione definitiva del parafulmine sul tetto, la posa dei rilevatori per l’accensione automatica delle luci esterne, ecc.). I sottoscritti confermano la loro ferma volontà di voler, non appena possibile, soddisfare integralmente le legittime pretese della __________. A tal proposito desiderano ribadire che si stanno seriamente impegnando alfine di poter al più presto fronteggiare detti impegni “ C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che il riconoscimento di debito doc. B è condizionato e che l’onere della prova è a carico del procedente. Nel caso di specie tale prova è impossibile da portare, la serie dei lavori da eseguire essendo interminabile, visto che è stato usato l’avverbio “eccetera”. Replicando la creditrice ha rilevato che dalla documentazione prodotta emerge la volontà dei debitori di volere saldare incondizionatamente il debito in oggetto. In particolare sulla fattura 1. dicembre 1995 (doc. O), indirizzata ai coniugi __________, appare la firma dell’escusso. La __________ ha poi rilevato di avere sempre dichiarato la sua disponibilità ad eseguire i lavori in questione in cambio di determinate e sicure garanzie, mai prestate dai coniugi __________. Secondo la procedente il doc. B, unitamente alla fattura doc. O e alle lettere dei rappresentanti legali delle parti, rappresenta un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. L’escussa duplicando ha preso atto che dall’insieme della documentazione prodotta, in particolare dei doc. O e P, risulta un chiaro riconoscimento di debito. D. Con sentenza 26 giugno 1998 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta, ossia i doc. B, D-P, un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, ritenuto che il debitore non ha sollevato valide eccezioni. E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso sostenendo che il titolo di credito indicato sul PE è un riconoscimento di debito condizionato, per cui giustamente ha interposto opposizione. Egli ha poi rilevato che all’udienza di contraddittorio la creditrice ha prodotto ulteriore documentazione, di cui non risulta menzione sul PE. Tale mancanza d’identità doveva essere rilevata d’ufficio dalla Pretore. F. Con le sue osservazioni, di cui, se del caso, si dirà in seguito, la parte appellata ha prodotto un brevetto notarile (doc. R). Considerato in diritto:               1.      a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbliga-zione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). b) Il riconoscimento di debito può risultare da verbali stesi dalle autorità, in particolare dai tribunali. (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, § 9

p. 15). c) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Il brevetto doc. R prodotto dall’appellato va quindi estromesso dagli atti poiché proceduralmente irrito. d) Dal verbale di contraddittorio risulta che la parte escussa, per il tramite del suo rappresentante legale, ha riconosciuto che dall’insieme della documentazione prodotta, in particolare dai doc. O e P risulta un chiaro riconoscimento di debito. Come ritenuto sub b) un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF può risultare anche dal verbale steso in sede pretorile. Il rigetto provvisorio dell’opposizione pronunciato dalla prima giudice va pertanto confermato. 2. L’appello 6 luglio 1998 __________ va quindi respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamato l’art. 82 LEF pronuncia:           1. L’appello 6 luglio 1998 __________ o, è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 550.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 600.-- a titolo di indennità . 3. Intimazione: – __________ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il vicepresidente La segretaria