Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Per l'art. 171 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento nei casi previsti dagli art. 172 a 173a LEF. Ex art. 173a cpv.1 LEF se il debitore ha presentato una domanda di moratoria concordataria quando già è pendente una domanda di fallimento, il giudice del fallimento "può" differire la decisione sul fallimento per consentire al giudice del concordato di determinarsi. b) L'uso di "può" all'art. 173a cpv.1 LEF è ambiguo e va inteso nel senso di "deve", dopo che il Consiglio nazionale (Boll. uff., CN 1993, p.32) e il Consiglio degli Stati (Boll. uff., CdS 1993, p.649) hanno esteso al creditore e al giudice del fallimento la facoltà di richiedere il concordato a favore del debitore (Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Collana CFPG vol.16, Lugano 1995, p.121, n.3.1.1.3. e nota 46).
E. 1.1 Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da venerdì __________ alle ore 10.00 2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, già anticipata dalla fallita, resta a suo carico. 3. E' ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1. di questo dispositivo sul FUC e sul FUSC. 4. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario:
E. 2 a) Nel Cantone Ticino il pretore è giudice tanto del fallimento che del concordato. Benché siffatta unione personale sia inopportuna secondo gli intendimenti del legislatore federale (cfr. Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Friborgo 1996, p.171, n.642; Cometta, op. cit., p.120 e 166), il legislatore ticinese ha stabilito all'art. 14 cpv.2 LALEF la coincidenza nella persona del pretore delle funzioni di giudice del fallimento e del concordato, privilegiando così la tesi efficientistica e risparmistica (nel senso del miglior rapporto costi/benefici) - sostenuta dal Gruppo di lavoro per l'adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della LEF - volta a perseguire "il dichiarato e legittimo intento di non favorire la proliferazione di procedimenti suscettibili di differire oltre il ragionevole la conclusione delle vicende esecutive" (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.__________ del 6 novembre 1996, p.7, ad art. 14 LALEF). b) L'unione personale non consente però al pretore di determinarsi sulla domanda di fallimento senza prima essersi espresso, con giudizio motivato, sull'istanza di moratoria.
E. 3 Nel caso di specie, __________ disattende in tutta evidenza che per la sospensione della procedura di fallimento è decisiva la contestualità della litispendenza della procedura di moratoria concordataria. A nulla le giova l'ambigua formulazione con cui il 17 luglio 1997 - a distanza di dieci giorni dalla declaratoria di decozione - chiede al giudice del concordato la "revisione della proposta concordataria con abbandono dell'attivo": il dissenso sulla sentenza 25 giugno 1997 di reiezione della domanda di moratoria concordataria andava espresso con ricorso all'Autorità giudiziaria superiore dei concordati in conformità dell'art. 294 cpv.3 LEF. La dichiarazione di fallimento, pronunciata dal primo giudice senza che fosse a quel momento ritualmente pendente la nuova e successiva domanda del 17 luglio 1997, va di conseguenza confermata, __________ non avendo fatto valere altri motivi a sostegno dei suoi petita.
E. 4 Tassa di giustizia e spese sono a carico della parte soccombente. Non si assegnano indennità alla controparte che non si è espressa. Richiamati gli art. 171, 173a cpv.1 e 174 LEF; 14 cpv.2 LALEF PRONUNCIA 1. L'appello
E. 9 luglio 1997 della __________, è respinto.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.1997 14.1997.90
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.97.00090 Lugano 28 agosto 1997 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretario: Maurizio Roveri, vicecancelliere statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall'istanza presentata il 13 maggio 1997 da __________ contro __________ patr. dall'avv. dott. __________ sulla quale istanza la Segretaria assessore del Distretto di Lugano ha decretato il 7 luglio 1997: 1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00; 3. La tassa di giustizia di Fr. 80.--, già anticipata, e le spese, pure già anticipate dall'istante nella misura di un acconto di Fr. 720.--, sono a carico della massa fallimentare; sentenza dedotta in appello il 9 luglio 1997 da __________ che ha chiesto:
- l'annullamento della dichiarazione di fallimento 7 luglio 1997;
- in via subordinata, la procedura di fallimento è sospesa sino a giudizio avvenuto sull'istanza di moratoria concordataria; richiamato il decreto presidenziale 11 luglio 1997 di concessione dell'effetto sospensivo parziale; ritenuto IN FATTO : A. Con precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano, la __________ procede contro __________ per Fr. 6'463.20 oltre accessori. Al PE, notificato il 30 agosto 1996, è seguita la comminatoria di fallimento 10 aprile 1997. B. Il 24 aprile 1997 l'escussa ha presentato una domanda di moratoria concordataria, respinta dal giudice del concordato il 25 giugno 1997 con sentenza cresciuta in giudicato. C. Con istanza 13 maggio 1997 la __________ aveva chiesto il fallimento della __________. Il 15 maggio 1997 le parti erano state citate all'udienza dell'11 giugno 1997, alla quale nessuno è comparso. D. Il 7 luglio 1997 la Segretaria assessore ha dichiarato il fallimento della __________. E. Con tempestivo appello 9 luglio 1997 la __________ ha chiesto l'annullamento della dichiarazione di fallimento 7 luglio 1997, subordinatamente la sospensione della procedura di fallimento fino alla decisione dell'istanza di moratoria concordataria di imminente presentazione. F. Il 17 luglio 1997 la __________ ha presentato una nuova domanda di moratoria concordataria (concordato con abbandono dell'attivo). Considerato IN DIRITTO 1. a) Per l'art. 171 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento nei casi previsti dagli art. 172 a 173a LEF. Ex art. 173a cpv.1 LEF se il debitore ha presentato una domanda di moratoria concordataria quando già è pendente una domanda di fallimento, il giudice del fallimento "può" differire la decisione sul fallimento per consentire al giudice del concordato di determinarsi. b) L'uso di "può" all'art. 173a cpv.1 LEF è ambiguo e va inteso nel senso di "deve", dopo che il Consiglio nazionale (Boll. uff., CN 1993, p.32) e il Consiglio degli Stati (Boll. uff., CdS 1993, p.649) hanno esteso al creditore e al giudice del fallimento la facoltà di richiedere il concordato a favore del debitore (Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Collana CFPG vol.16, Lugano 1995, p.121, n.3.1.1.3. e nota 46). 2. a) Nel Cantone Ticino il pretore è giudice tanto del fallimento che del concordato. Benché siffatta unione personale sia inopportuna secondo gli intendimenti del legislatore federale (cfr. Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Friborgo 1996, p.171, n.642; Cometta, op. cit., p.120 e 166), il legislatore ticinese ha stabilito all'art. 14 cpv.2 LALEF la coincidenza nella persona del pretore delle funzioni di giudice del fallimento e del concordato, privilegiando così la tesi efficientistica e risparmistica (nel senso del miglior rapporto costi/benefici) - sostenuta dal Gruppo di lavoro per l'adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della LEF - volta a perseguire "il dichiarato e legittimo intento di non favorire la proliferazione di procedimenti suscettibili di differire oltre il ragionevole la conclusione delle vicende esecutive" (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.__________ del 6 novembre 1996, p.7, ad art. 14 LALEF). b) L'unione personale non consente però al pretore di determinarsi sulla domanda di fallimento senza prima essersi espresso, con giudizio motivato, sull'istanza di moratoria. 3. Nel caso di specie, __________ disattende in tutta evidenza che per la sospensione della procedura di fallimento è decisiva la contestualità della litispendenza della procedura di moratoria concordataria. A nulla le giova l'ambigua formulazione con cui il 17 luglio 1997 - a distanza di dieci giorni dalla declaratoria di decozione - chiede al giudice del concordato la "revisione della proposta concordataria con abbandono dell'attivo": il dissenso sulla sentenza 25 giugno 1997 di reiezione della domanda di moratoria concordataria andava espresso con ricorso all'Autorità giudiziaria superiore dei concordati in conformità dell'art. 294 cpv.3 LEF. La dichiarazione di fallimento, pronunciata dal primo giudice senza che fosse a quel momento ritualmente pendente la nuova e successiva domanda del 17 luglio 1997, va di conseguenza confermata, __________ non avendo fatto valere altri motivi a sostegno dei suoi petita. 4. Tassa di giustizia e spese sono a carico della parte soccombente. Non si assegnano indennità alla controparte che non si è espressa. Richiamati gli art. 171, 173a cpv.1 e 174 LEF; 14 cpv.2 LALEF PRONUNCIA 1. L'appello 9 luglio 1997 della __________, è respinto. 1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da venerdì __________ alle ore 10.00 2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, già anticipata dalla fallita, resta a suo carico. 3. E' ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1. di questo dispositivo sul FUC e sul FUSC. 4. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario: