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14.1997.69

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-05-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.05.1998 14.1997.69

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.97.00069 Lugano 11 maggio 1998 / FA/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 dicembre 1996 da __________ rappr. __________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23 settembre /21 novembre 1996 dell’UEF di Locarno; sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 6 maggio 1997 ha così deciso: “ 1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 2'441'274.-- oltre interessi al 3,5% dal 1.12.1995 e per fr. 25'429.95 oltre a fr. 410.-- di spese esecutive. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'520.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 500.-- di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 20 maggio 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 12 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; preso atto che con scritto 30 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello; considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto; ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto; rilevato che le parti hanno concordato di compensare le ripetibili si giustifica di non assegnare indennità e di caricare le spese all'appellante; pronuncia 1. L’appello 20 maggio 1997 di ____________________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si assegnano indennità. 3. Intimazione:    -    __________ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                           La segretaria: