Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.08.1999 14.1997.58
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.97.00058 Lugano 10 agosto 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 marzo 1997 da __________ (patr. dall’avv. __________ contro __________ (patr. dall’avv. __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5 febbraio 1997 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 aprile 1997 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 300.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 750.– a titolo di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 30 aprile 1997 ha chiesto la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; con osservazioni 4 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili; con decisione 1. luglio 1997 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento della __________ il 4 febbraio 1999 l’Ufficio fallimenti di Lugano ha comunicato che il fallimento della __________ è in fase di liquidazione e che la __________ ha insinuato un credito di fr. 160’000.–; rilevato che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (Heiner Wohlfart, in Kommentar zum SchkG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 11 ad art. 206 LEF); considerato come in seguito alla chiusura del fallimento, la ragione sociale __________ è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio (FUSC 6 agosto1999 p. 5349); considerato come la presente procedura sia così divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli; ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare ulteriori spese e non si assegnano indennità; pronuncia: 1. L’appello 30 aprile 1997 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi. 2. Non si prelevano ulteriori spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: – __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria