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14.1997.30

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-06-10 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 LEF è raggiunto. Difformità da lievi a medie non sono sufficienti, a meno che altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso. c) Per i motivi esposti al punto 2.c) non è possibile considerare il contenuto della documentazione prodotta da __________ poiché interamente in spagnolo. La firma sul doc. 3, assieme a quella che compare sul PE e sulla procura, può però essere confrontata con la sottoscrizione di cui al riconoscimento di debito (doc. B). Quest'ultima presenta una struttura simile alle altre. Vi sono delle difformità (estensione della firma, tratto meno marcato) che vanno qualificate come medie e quindi insufficienti a rendere verosimile la falsificazione. La probabile redazione da parte di __________ del testo del riconoscimento, di per sé, non può essere considerata un valido indizio della falsità della firma. D'altra parte, vista l'impossibilità di tener conto del contenuto dei documenti in lingua spagnola prodotti dall'escussa, si deve concludere che non vi sono altri elementi fattuali atti a rovesciare la presunzione di autenticità. Va comunque rilevato che la determinazione della falsità o meno del doc. B abbisogna di un istruttoria più approfondita di quella prevista nella procedura di rigetto. Solo un'azione di merito potrà chiarire definitivamente la questione. d) Dovendo prescindere dal testo dei documenti prodotti dall'appellante, non solo non è verosimile la tesi della nullità del contratto ma essa non è suffragata da alcun indizio concreto; lo stesso vale per l'applicazione dell'art. 66 CO.

E. 4 L’appello 2 aprile 1997 __________ va di conseguenza respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 25 e 82 LEF, 385 ss. CPC, pronuncia 1. L’appello 2 aprile 1997 __________ a, è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 350.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a __________, Fr. 500.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione:       -      __________ Comunicazione alla Pretura di __________o-Campagna Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.97.00030

Lugano

10 giugno 1998/FA/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente,Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 gennaio 1997 da

__________

rappr. dall'avv. __________

Contro

__________

rappr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del __________ 1997 dell’UEF di __________;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ -__________ con sentenza 25 marzo 1997 ha così deciso:

“1.L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________dell'UEF di __________ è respinta in via provvisoria per fr. 18'480.-- oltre interessi al 5% dal 1.1.97 e fr. 100.-- di spese esecutive.

2.Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 500.-- di indennità.”

c)Ex art. 117 cpv. 1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto che per il cpv. 2  “gli atti processuali, i documenti e le perizie” sono trattati allo stesso modo:

La normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben radicato nel diritto ticinese: già l’art. 39 dell’abrogato CPC del 24 giugno 1924 stabiliva che “le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in lingua Italiana”.

Si tratta, per “radicata giurisprudenza” della II. Camera civile del Tribunale di appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p. 302-303 nonché sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di  “un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per cui l’osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata all’arbitrio delle parti né all’inerzia del giudice”. Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l’altro, l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che ha trovato ulteriore conferma in DTF 102 Ia 35-38; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

L’applicazione della norma sotto il vecchio regime (qui ancora valido, mentre dal 6 giugno 1997 il nuovo art. 21 LALEF disciplina in termini univoci l’uso della lingua nel processo sommario in tema di esecuzione e fallimento) ha in sostanza subito attenuazioni nel senso che documenti in francese e tedesco, se non contestati, venivano ammessi siccome ricevibili mentre documenti in altre lingue erano considerati come non prodotti.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria