Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio - echte nova, in contrapposizione agli pseudonova (unechte nova) - solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 433 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994). b) In casu l’appellante ha prodotto una ricevuta postale datata 8 febbraio 1997 (v. esito ricerca postale) concernente il pagamento dell’importo di Fr. 1’810.-- alla __________. Essendo il pagamento avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento 5 febbraio 1997 trattasi di un fatto nuovo autentico, per cui il debitore avrebbe dovuto pure rendere verosimile la sua solvibilità. L’appellante non solo non ha prodotto alcun documento in merito, ma nemmeno ha sostenuto di essere solvibile. Non risultando pertanto adempiuto il presupposto della solvibilità, di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, la dichiarazione di fallimento impugnata non può essere annullata.
E. 1.1 Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ o, a far tempo da venerdì
E. 2 L’appello 8 febbraio 1997 della __________ va quindi respinto. Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante. Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF pronuncia 1. L’appello 8 febbraio 1997 della __________, è respinto.
E. 5 settembre 1997 alle ore 10.00 2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dalla __________, resta suo carico. 3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC. 4. Intimazione: - __________
- Ufficio fallimenti di Lugano
- Ufficio esecuzione di Lugano
- Ufficio dei registri di Lugano Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.1997 14.1997.13
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.97.00013 Lugano 28 agosto 1997 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Marisa Baur-Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 19 novembre 1996 presentata da __________ contro __________ sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 5 febbraio 1997 ha così deciso: “ 1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì 5 febbraio 1997 alle ore 14.00. 2./3./4. omissis.” Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto 8 febbraio 1997 ne postula l’annullamento; richiamato il decreto presidenziale 12/13 febbraio 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto: A. Con istanza 19 novembre 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 1’696.35 oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All’udienza di contraddittorio del 15 gennaio 1997 l’escussa non è comparsa. C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito, producendo una ricevuta datata 8 febbraio 1997. Considerato in diritto 1. a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio - echte nova, in contrapposizione agli pseudonova (unechte nova) - solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 433 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994). b) In casu l’appellante ha prodotto una ricevuta postale datata 8 febbraio 1997 (v. esito ricerca postale) concernente il pagamento dell’importo di Fr. 1’810.-- alla __________. Essendo il pagamento avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento 5 febbraio 1997 trattasi di un fatto nuovo autentico, per cui il debitore avrebbe dovuto pure rendere verosimile la sua solvibilità. L’appellante non solo non ha prodotto alcun documento in merito, ma nemmeno ha sostenuto di essere solvibile. Non risultando pertanto adempiuto il presupposto della solvibilità, di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, la dichiarazione di fallimento impugnata non può essere annullata. 2. L’appello 8 febbraio 1997 della __________ va quindi respinto. Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante. Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF pronuncia 1. L’appello 8 febbraio 1997 della __________, è respinto. 1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ o, a far tempo da venerdì 5 settembre 1997 alle ore 10.00 2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dalla __________, resta suo carico. 3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC. 4. Intimazione: - __________
- Ufficio fallimenti di Lugano
- Ufficio esecuzione di Lugano
- Ufficio dei registri di Lugano Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria: