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14.1997.112

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-11-17 · Italiano TI
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Incarto n.14.97.00112

Lugano

17 novembre 1997

/B/fp/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 luglio1997 da

__________

patr. dall'avv. __________

contro

__________

patr. dallo Studio legale __________

tendente ad ottenere il rigettoprovvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/7 luglio 1997 dell’UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 23 settembre 1997 ha così deciso:

“1.È rigettata in via provvisoria per la somma di Fr. 57’000.-- oltre interessi al 5% a partire dal 1. gennaio 1997  l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona notificato il 7.7.1997.

2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 200.-- da anticipare dall’istante sono a suo carico per 1/3 ed i rimanenti 2/3 a carico della convenuta la quale verserà all’istante Fr. 350.-- per ripetibili ridotte.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 29 settembre 1997 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 13 ottobre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 31 ottobre 1997 il patrocinatore dell’appellante ha comunicato il ritiro dell’appello, avendo la creditrice ritirato l’esecuzione n. __________;

ritenuto come il gravame sia così divenuto privo d’oggetto;

considerato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

rilevato che un tale diverso riparto non è stato comunicato dalle parti;

decreta

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria