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14.1997.11

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-11-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.11.1998 14.1997.11

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.97.00011 Lugano 3 novembre 1998 /FA/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 novembre 1996 da __________ (rappr. dall'avv. __________) contro __________ (patr. dall'avv. __________) tendente ad ottenere l'annullamento delle esecuzioni no. __________ e __________ dell'UEF di Mendrisio, promosse da __________; sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 24 gennaio 1997 ha così deciso: “1.      L’istanza ex art. 85 LEF presentata in data 19.11.1996 da __________ e __________è respinta.

2.      L'ordine di cui al decreto supercautelare 22.11.1996 di questa Pretura viene revocato.

3.      L'istanza ex art. 107 CPC presentata in data 17.12.1996 da __________ e __________ è respinta.

4.      Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- delle domande cautelare e di merito sono poste integralmente ed in solido a carico dei signori __________e __________, che - sempre in solido - rifonderanno altresì al sig. __________l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili." Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________e __________ che con atto 10 febbraio 1997 ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 17 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; preso atto che con scritto 18 settembre 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello; considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto; ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto; rilevato che le parti non si sono accordate in tal senso, si giustifica di assegnare indennità alla parte appellata e di caricare le spese agli appellanti; pronuncia: 1. L’appello 10 febbraio 1997 di __________ e __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dagli appellanti, è posta a loro carico, __________e __________ verseranno, in solido tra di loro, fr. 600.-- a __________ a titolo di indennità. 3. Intimazione:

–      __________ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria