Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'appello
E. 2 La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________.
E. 3 Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.12.1999 14.1997.106
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.1997.00106 Lugano 7 dicembre 1999 FA/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 marzo 1997 da __________ contro __________ rappr. dall'avv. dott. __________ tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 21 febbraio 1997 dell'UE di Lugano; sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 22 agosto 1997 ha così deciso: " 1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 120'240.-- oltre interessi al 5% dal 20.10.1995. 2. La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità." Sentenza dedotta tempestivamente in appello da Impresa di costruzioni __________ che con atto 2 settembre 1997 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili; ritenuto in fatto e considerando in diritto: - che con PE n. __________ del 21 febbraio 1997 dell'UE di Lugano lo __________ ha escusso Impresa di __________ per l'incasso di fr. 240'240.-- oltre interessi. L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore;
- che con sentenza 22 agosto 1997 il Pretore ha accolto l'istanza, rigettando parzialmente l'opposizione; contro la sentenza si è aggravata l'escussa con appello 2 settembre 1997;
- che il 28 novembre 1997 a Impresa di __________ è stato concesso un periodo di moratoria concordataria di sei mesi, poi prorogato di altre sei mesi;
- che il 21 dicembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano ha omologato il concordato con abbandono dell'attivo proposto ai propri creditori dalla __________
- che, contro la sentenza di omologazione, non è stato interposto ricorso ex art. 307 LEF e art. 18 cpv. 2 LALEF;
- che, a norma dell'art. 311 LEF, "l'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di realizzazione di pegno";
- che l'esecuzione posta alla base della presente vertenza deve essere considerata estinta e che quindi la procedura è divenuta priva di oggetto;
- che l'appello 2 settembre 1997 di Impresa di __________ va di conseguenza stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto; la tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non si assegnano indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamato l'art. 311 LEF pronuncia 1. L'appello 2 settembre 1997 di __________, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria