opencaselaw.ch

14.1996.9

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-11-13 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 febbraio 1996 della __________è inammissibile siccome tardiva. 2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.11.1996 14.1996.9

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.96.00009 Lugano 13 novembre 1996 /B/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente Cocchi e Chiesa, (in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti) segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 novembre 1995 da __________ patr. dalla __________ contro __________ patr. dall'avv. __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/9 novembre 1995 dell’UEF di Locarno; sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 8/9 febbraio 1996 ha così pronunciato: “ 1. L’istanza é respinta. 2. La tassa di giustizia in Fr. 250.--, comprensiva delle spese, é a carico dell’istante, che rifonderà all’escusso Fr. 300.-- a titolo di indennità”. Sentenza dedotta in appello dalla procedente che con atto 21 febbraio 1996 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; con osservazioni 18 marzo 1996 la parte appellata si é opposta al gravame, protestate spese e ripetibili; ritenuto in fatto e considerando in diritto

-      che la sentenza 8 febbraio 1996 del Pretore di Locarno-Campagna reca il timbro d’intimazione 9 febbraio 1965;

-      che tuttavia secondo la ricerca postale la sentenza è stata impostata l’8 febbraio 1996 e distribuita alla __________ il 9 febbraio 1996;

-      che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

-      che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 10 febbraio 1996, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 9 febbraio 1996, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;

-      che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 19 febbraio 1996, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 21 febbraio 1996;

-      che pertanto tassa di giustizia e indennità sono a carico dell’appellante; per questi motivi, richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC pronuncia:           1. L’appellazione 21 febbraio 1996 della __________è inammissibile siccome tardiva. 2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La segretaria