Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.10.1996 14.1996.87
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.96.00087 Lugano 25 ottobre 1996 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 luglio 1996 da __________ patr. da: __________ contro __________ patr. da: __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/9 luglio 1996 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 settembre 1996 ha così pronunciato: “ 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico; parte istante rifonderà inoltre Fr. 600.-- a controparte a titolo di ripetibili.”. Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 16 settembre 1996 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 4 ottobre 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; rilevato che la procedura esecutiva in oggetto è stata promossa a convalida del sequestro n. __________ decretato il 21 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, su istanza della procedente; preso atto che con decreto 9 ottobre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha dichiarato caduco il predetto sequestro per mancata prestazione della garanzia, per cui la procedura di convalida del sequestro è divenuta priva d’oggetto; ritenuto come di conseguenza sia divenuta pure priva d’oggetto la procedura di rigetto dell’opposizione in esame; considerato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto; preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti pronuncia 1. L’appello 16 settembre 1996 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà ad __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria: